CONGEDO DI PATERNITÀ ANCHE NEL 2020, E FINO A 7 GIORNI

Con la legge di Bilancio 2020, la durata del congedo di paternità aumenta a 7 giorni. Inizialmente, la legge n. 92/2012 aveva istituito in via sperimentale il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo di paternità. Questi permessi potevano essere utilizzati dal padre, anche adottivo o affidatario, se era un lavoratore dipendente entro, e non oltre, il quinto dalla nascita del figlio, o dall’ingresso nel nucleo familiare, nei casi di adozione o dall’affido.
Il permesso facoltativo è alternativo a quello della madre, mentre il congedo obbligatorio è un diritto autonomo e risulta aggiuntivo a quello della madre. Per i giorni di congedo, sia obbligatorio che facoltativo, il padre lavoratore dipendente ha diritto a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.
La direttiva comunitaria n.1158 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, ha stabilito una disposizione minima europea che prevede 10 giorni di congedo di paternità dopo la nascita di un figlio. Il provvedimento punta a incrementare le opportunità delle donne nel mercato del lavoro e rafforzare il ruolo del padre, o di un secondo genitore equivalente, nelle famiglie.
La decisione sul periodo di tempo concesso, ma anche sul periodo entro cui si può fruire del congedo, spetta ai singoli Stati UE, così come le modalità di fruizione, la possibilità di una fruizione parziale o di altre flessibilità. Inoltre, il congedo dovrà essere pagato non meno dell’indennità di malattia.
Poi, la direttiva prevede anche due mesi di congedo parentale non trasferibile retribuiti come requisito minimo in tutti gli Stati membri. In aggiunta, gli Stati dovranno fissare un livello adeguato di retribuzione, o indennità, per il periodo minimo non trasferibile di congedo parentale, tenendo conto del fatto che questo spesso comporta una perdita di reddito per la famiglia e che invece anche il familiare più retribuito (che spesso è un uomo) dovrebbe potersi avvalere di tale diritto.
Infine, sono stati previsti anche 5 giorni all’anno di congedo per i lavoratori che prestano assistenza personale a un parente o a una persona che vive nella stessa famiglia a causa di un grave motivo medico o di infermità connesse all’età.