CONGEDO PARENTALE COVID-19: COMPATIBILITÀ E CUMULABILITÀ

CONGEDO PARENTALE COVID-19: COMPATIBILITÀ E CUMULABILITÀ

CONGEDO PARENTALE COVID-19: COMPATIBILITÀ E CUMULABILITÀ

Il congedo è fruibile da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

A causa della chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, il Dl Cura Italia ha messo a disposizione dei lavoratori un congedo parentale ulteriore rispetto a quello ordinario, qualora abbiano figli di età non superiore ai 16 anni (il limite di età non sussiste qualora il figlio sia disabile grave).

  1. COMPATIBILITA

Il congedo parentale COVID-19 è compatibile nei seguenti casi:

Istituto compatibile Specifica
Malattia Qualora l’altro genitore sia malato.
Maternità/paternità Qualora l’altro genitore sia in congedo di maternità/paternità è possibile richiedere il congedo COVID-19 per accudire eventuali altri figli presenti nel nucleo familiare, ad eccezione del figlio per il quale l’altro genitore sta fruendo del congedo di maternità/paternità.
Lavoro agile Qualora l’altro genitore stia prestando la propria attività lavorativa in smart-working. Ciò in quanto il genitore “smart” non potrà occuparsi della cura dei figli.
Ferie Qualora l’altro genitore stia fruendo di un periodo di ferie.
Aspettativa non retribuita Qualora l’altro genitore abbia in essere una aspettativa non retribuita, in quanto il rapporto di lavoro è ancora attivo e non rientra nelle due fattispecie di esclusioni suindicate: – percettore di sostegno al reddito, – disoccupato o inoccupato.
Part-time e lavoro intermittente Qualora l’altro genitore abbia attivo un rapporto di lavoro a part-time (orizzontale, verticale o misto) o un contratto intermittente.
Indennità “una tantum” La percezione di una delle indennità, previste dagli artt. 27, 28, 29, 30 e 38, del D.L. n. 18/2020, non preclude al lavoratore e al coniuge, la possibilità di fruire dei giorni di congedo COVID-19.
Chiusura delle attività commerciali per emergenza COVID-19 La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19. La motivazione è legata sempre al fatto che trattasi di sospensione e non di una cessazione dell’attività lavorativa.
Permessi legge n. 104/1992 (art. 33, commi 3 e 6) È possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi c.d. Legge 104.
Prolungamento del congedo parentale È possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, del prolungamento del congedo parentale, previsto dall’art. 33 del D.Lgs. n. 151/2001.
Congedo straordinario È possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, del congedo straordinario, previsto dall’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001.
  • CUMULABILITA’

Per quanto riguarda la cumulabilità, l’INPS ritiene pienamente integrabili il congedo parentale COVID-19 e l’estensione del permesso c.d. “Legge 104”, prevedendo un’estensione di 12 giorni dei permessi 104 per lavoratori disabili.

L’Istituto previdenziale evidenzia la possibilità di cumulare, nell’arco dello stesso mese, il congedo COVID-19 con i permessi “Legge 104”, così come implementati dall’art. 24 (12 giorni da consumarsi nei mesi di maggio e giugno 2020), anche se fruiti per lo stesso figlio.

Inoltre, vista la natura emergenziale della tutela in capo ai lavoratori/genitori di figli con disabilità, l’INPS permette il cumulo, nell’arco dello stesso mese del congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale previsto per chi ha figli disabili fino ai 12 anni di età e con il congedo straordinario (di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001), anche fruito per lo stesso figlio.

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