CONTRATTI A TERMINE: ECCO COSA CAMBIERÀ

CONTRATTI A TERMINE: ECCO COSA CAMBIERÀ

CONTRATTI A TERMINE: ECCO COSA CAMBIERÀ 

Il lavoro a tempo determinato è oggetto di interventi riformatori da sempre ma, con l’arrivo del Covid-19, le novità sono state sempre più numerose e ricorrenti.

Più in particolare, il Legislatore che aveva introdotto tutta una serie di limiti al contratto termine, nel momento di massima difficoltà del mercato del lavoro è dovuto intervenire più volte per derogare a tali limitazioni.

Ed è proprio in questo quadro va letta la deroga alle causali per rinnovo e proroga, così come la deroga al meccanismo dello stop and go fra i contratti.

Inoltre, le disposizioni emergenziali hanno derogato il principio ordinario per cui il contratto a termine non poteva essere stipulato laddove nell’unità produttiva, e per le stesse mansioni, si fosse fatto ricorso agli ammortizzatori sociali.
Tale divieto è venuto meno, per espressa norma derogatoria, in ragione dell’introduzione degli ammortizzatori con causale Covid nel corso della pandemia.

Se questo era il quadro generale nel periodo emergenziale, allo stato attuale bisogna comprendere quali di queste deroghe, e per quanto tempo, continuino ad operare in una fase in cui si va verso una normalizzazione del mercato del lavoro e se forse non sia assolutamente necessario ripensare alcuni aspetti della normativa vigente.

Nello specifico, l’art. 17 del decreto Sostegni interviene a riformare il testo dell’art. 93 del D.L. n. 34/2020, disponendo che “ In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.La stessa norma precisa al comma 2 che: “Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti”.

Quindi, sarà possibile continuare a rinnovare o prorogare i contratti a termine fino al 31 dicembre 2021 in deroga alla norma sulle causali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 81 del 2015 sempre fermo restando il limite dei 24 mesi di durata massima del contratto e la proroga potrà essere soltanto una e con una durata massima di 12 mesi.

Dunque, il Legislatore ha tenuto ferma la deroga alle causali fino alla fine del 2021 al fine di rendere più flessibile il ricorso al contratto a termine e sostenere il mercato del lavoro in un momento di particolare fragilità legato alla ripresa.

L’art. 20 comma 1 lettera C del D.Lgs. n. 81/15 dispone che non è possibile istaurare contratti di lavoro a tempo determinato “presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato.” Norma riproposta anche con riferimento alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Il successivo art. 21 comma 2 è la fonte dello “stop and go” dei contratti per cui: “qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato”.

In questo contesto interviene l’art. 19 bis del decreto Cura Italia, che sancisce la deroga alle citate norme per i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori di cui agli articoli 19 e 22 del medesimo decreto, ovvero quelli volgarmente denominati con “causale Covid”.

In altre parole, è derogato il principio generale per cui non è possibile la stipulazione di contratti a termine laddove si sia ricorso agli ammortizzatori, laddove si fruisca degli strumenti di sostegno al reddito messi in campo per fronteggiare l’emergenza.

Con la fine della CIGO con causale si riattiverà il meccanismo dello stop and go ma anche delle limitazioni al ricorso ai contratti a termine laddove il datore di lavoro utilizzasse l’ammortizzatore nella sua forma ordinaria. Diversamente, la deroga continuerà ad operare per le aziende che utilizzino i rimanenti ammortizzatori con causale Covid.