CONTRATTO DI ESPANSIONE: ESTESA PLATEA BENEFICIARI

CONTRATTO DI ESPANSIONE: ESTESA PLATEA BENEFICIARI
L’art 39 del decreto Sostegni bis ha ampliato ulteriormente la platea delle aziende che possono accedere al contratto di espansione.
Il decreto Sostegni bis ha ampliato la platea delle aziende che possono accedere al contratto di espansione e ricorrere allo scivolo pensionistico, riducendo la soglia dimensionale ai datori di lavoro con 100 unità lavorative in organico; tale modifica ha effetto per il solo anno 2021 e a decorrere dal 26 maggio 2021.
Si specifica che, il limite minimo di unità lavorative in organico di almeno 100 dipendenti, può essere calcolato complessivamente in caso di aggregazione di più imprese, purché stabile e con un’unica finalità produttiva o di servizi.
Inoltre, il dl prevede che la CIGS possa essere richiesta in deroga alle regole ordinarie, per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.
Con le circolari n. 98 del 3 settembre 2020 e n. 143 del 9 dicembre 2020, l’INPS ha chiarito le caratteristiche e la durata dell’integrazione salariale straordinaria relativamente alla riduzione oraria alla quale possono accedere i lavoratori indicati nel contratto di espansione.
Nello specifico, dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021, possono accedere alla CIGS derogatoria nell’ambito di un contratto di espansione le imprese:
- con organico superiore alle 100 unità, che rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie
- e che si trovino nella necessità di intraprendere percorsi di reindustrializzazione, riorganizzazione e riqualificazione professionale, con conseguenti modifiche dei processi aziendali necessari, per recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico.
Nel contratto dovranno essere indicati:
- il numero dei lavoratori da assumere con l’indicazione dei relativi profili professionali e la programmazione temporale delle assunzioni,
- la durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante,
- il numero dei lavoratori prossimi alla pensione che possono accedere allo scivolo pensionistico di 5 anni,
- informazioni sulla riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e del numero dei lavoratori in organico interessati dalla CIGS “speciale” per un periodo massimo di 18 mesi.
Attenzione: l’intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per i lavoratori che non possono aderire allo scivolo pensionistico quinquennale, lavoratori per i quali l’impresa può procedere a riduzioni medie orarie non superiori al 30% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione.
L’INPS ha precisato che l’intervento di CIGS in questione è riconducibile alla causale della riorganizzazione aziendale, del decreto legislativo n. 148/2015 e che allo stesso si applicano le disposizioni sulle integrazioni salariali straordinarie dello stesso D.Lgs.
La CIGS può essere richiesta per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi, che non è conteggiabile nel quinquennio di riferimento.
Infine, si precisa che sono esclusi dall’intervento di CIGS:
- i dirigenti;
- i lavoratori a domicilio;
- gli apprendisti con contratto differente da quello di tipo professionalizzante.