CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE: ECCO LE NOVITÀ

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE: ECCO LE NOVITÀ

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE: ECCO LE NOVITÀ

Tra le novità introdotte dalla Commissione Bilancio del Senato, durante i lavori di conversione del decreto-Agosto, spicca una modifica in materia di contratti di somministrazione di lavoro.

La modifica apportata dal Senato consente all’utilizzatore di impiegare nella missione uno stesso lavoratore per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, superando in tal modo i limiti di durata complessiva dei rapporti a tempo determinato di un soggetto presso un datore di lavoro o utilizzatore in caso di contratto di somministrazione.

Nello specifico, la deroga riguarda esclusivamente la missione (o le missioni) a tempo determinato presso l’utilizzatore, attualmente pienamente computabili ai fini del raggiungimento del limite massimo in parola.

Tuttavia, tale possibilità è introdotta in via transitoria ed è giustificata in considerazione dell’attuale fase di rilancio dell’economia al fine di garantire le continuità occupazionale; infatti, la modifica all’articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 è introdotta con efficacia fino al 31 dicembre 2021 e si applica ai casi in cui l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato.

A queste condizioni, la somministrazione non determina in capo all’utilizzatore stesso, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Ricordiamo che la normativa in materia prevede che, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 24 mesi; ai fini del computo di tale periodo si tiene conto anche dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.

Qualora il limite dei 24 mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

Con la proposta di modifica approvata dalla Commissione Bilancio del Senato nel corso dei lavori di conversione in legge del D.L. n. 104/2020 il suddetto limite di 24 mesi potrà essere superato, seppure con efficacia fino al 2021.

Il superamento è possibile ricorrendo al contratto di somministrazione a tempo determinato con impiego in missioni, anche non continuative, con il medesimo lavoratore somministrato; il lavoratore in missione deve essere in forza dell’agenzia di somministrazione con contratto a tempo indeterminato e tale circostanza deve essere comunicata all’utilizzatore. Solo ricorrendo tali ipotesi, l’utilizzatore sarà tenuto indenne da conseguenze in quanto è espressamente previsto che in capo all’utilizzatore non si produrrà la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Nessun problema invece per quanto concerne l’obbligo del rispetto delle condizioni previste dall’articolo 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015 in caso dei contratti di durata superiore a 12 mesi e dei relativi rinnovi.

Come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la circolare n. 17/2018, infatti, nessuna limitazione è stata introdotta per l’invio in missione di lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore; quindi, in questo caso, tali lavoratori possono essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di durata, rispettando i limiti percentuali stabiliti dalla medesima disposizione.