CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO: I CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO: I CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA
I contributi a fondo perduto per le imprese dei settori oggetto delle restrizioni disposte per il contenimento dell’emergenza Covid, dall’art. 1 del decreto Ristori e dai successivi decreti Ristori, saranno sottoposti a stringenti controlli della Guardia di Finanza, utilizzando innovative procedure informatiche.
L’art. 25 del decreto Rilancio ha previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, nonché di reddito agrario, titolari di partita IVA, prevedendo, al comma 8, la presentazione di una specifica istanza, “con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti” dalla legge.
L’apposito protocollo tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza si riferisce espressamente ai contributi previsti dal decreto Rilancio, dal decreto Agosto e dal (primo) decreto Ristori, nonché “a ulteriori contributi da erogare per effetto di nuove disposizioni normative connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19, che prevedano modalità e logiche procedurali direttamente o indirettamente riferite all’articolo 25″.
Quindi, l’ambito di applicazione del protocollo riguarda i contributi erogati sulla base dei successivi Decreti ristori (bis, ter e quater).
TRASMISSIONE DEI DATI
Secondo il protocollo d’intesa relativo ai controlli sui contributi a fondo perduto, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione della Guardia di Finanza i dati e le informazioni relativi alle istanze e ai pagamenti, per le autonome attività di controllo, ispezioni e verifiche sulla sussistenza dei requisiti stessi, che consentono di poter beneficiare legittimamente dei contributi.
Dal punto di vista tecnico, i dati sono messi a disposizione della Guardia di finanza con:
- il servizio di consultazione puntuale, costituito da un applicativo che rappresenta una evoluzione del software “Serpico”, da anni in dotazione all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza, che permette la visualizzazione, con riferimento al singolo contribuente, delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria. Con “Serpico profilato” la Guardia di Finanza potrà acquisire l’esito delle istanze presentate ai fini dell’ottenimento dei contributi, per i controlli di competenza in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;
- con il servizio di fornitura massiva, attraverso il quale vengono rese disponibili una serie di informazioni in relazione a tutte le istanze mandate a pagamento e quelle per le quali il mandato di pagamento è sospeso per incoerenze sui dati dichiarati ai fini IVA dal soggetto richiedente.
ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI
Per i controlli relativi alla spettanza dei contributi in esame trovano applicazione le ordinarie facoltà previste per le verifiche e le ispezioni fiscali, nonché, per la Guardia di Finanza, le facoltà di polizia economico-finanziaria conferite dal D.Lgs. n. 68/2001.
Quindi, potranno essere effettuati accessi, ispezioni, verifiche, richieste di informazioni (ad esempio, questionari, inviti), accertamenti bancari e quant’altro.
Le conseguenze sanzionatorie nel caso di contributi non spettanti sono previste dall’art. 25, comma 12, del decreto Rilancio.
In particolare, qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle Entrate recupera il contributo applicando le disposizioni previste in materia di compensazione di crediti inesistenti. L’Agenzia delle Entrate può emanare apposito “atto di recupero” motivato, che deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui il contributo è stato fruito. Con l’atto di recupero sono irrogate le sanzioni e applicati gli interessi (tasso del 4%).
La sanzione prevista va dal 100% al 200% del contributo non spettante e non può essere applicata la definizione agevolata. Qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, l’eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall’ufficio con l’atto di recupero, comunque non inferiore a 60 giorni, si procede alla riscossione coattiva tramite ruolo e per il pagamento di quanto dovuto non è ammessa la compensazione con crediti fiscali o contributi.
In caso di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante è prevista anche l’applicazione della sanzione penale di cui all’art. 316-ter c.p. Tale disposizione prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni per chiunque, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’UE.