CONTRIBUTI INPS SOSPESI: 50% IN UNICA SOLUZIONE ENTRO SETTEMBRE

CONTRIBUTI INPS SOSPESI: 50% IN UNICA SOLUZIONE ENTRO SETTEMBRE
Il decreto Agosto modifica termini e condizioni di recupero dei versamenti non effettuati nei mesi di aprile, marzo e maggio da parte dei soggetti titolari di partita IVA.
L’INPS era già intervenuto, con il messaggio n. 2871 del 2020, a disciplinare le procedure di recupero dei versamenti contributivi e degli adempimenti sospesi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La data di ripresa dei versamenti è fissata al 16 settembre 2020 nella misura del 50% degli importi da versare, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Il versamento del restante 50% delle somme dovute dovrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
In nessun caso si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Per tutte le gestioni dell’INPS è previsto che l’importo minimo di ciascuna rata non possa essere inferiore a euro 50.
AZIENDE CON DIPENDENTI
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito.
Nel modello di denuncia contributiva, che dovrà essere trasmesso entro il 16 settembre 2020, le aziende interessate inseriranno nell’elemento “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, “CausaleACredito” il valore “N9xxx” e le relative “SommeACredito”.
ARTIGIANI E COMMERICANTI
Sono interessati dalla sospensione i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alla scadenza del 18 maggio 2020, per la competenza del 1° trimestre 2020.
La sospensione riguarda i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mese del 2019.
I soggetti in esame sono tenuti a presentare apposita istanza di sospensione avvalendosi della procedura disponibile nel sito internet dell’INPS al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” – “Tutti i servizi” – “Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”.
Nell’istanza dovrà essere indicato il codice fiscale dell’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione e per la quale dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti per poter fruire della sospensione contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi).
Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data del 16 settembre 2020, in unica soluzione oppure tramite versamento di 4 rate in caso di rateizzazione, i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”.
DOMANDA DI RATEIZZAZIONE
La comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati, per i datori iscritti alle seguenti gestioni:
- Datori di lavoro con dipendenti;
- Artigiani e Commercianti;
- Gestione separata committenti.
È disponibile nel sito internet dell’Istituto il format da inoltrare, reperibile al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” – “Tutti i servizi” – “Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”.