CONTRIBUTI SOSPESI CAUSA COVID: ECCO COME RIPRENDERE I VERSAMENTI

CONTRIBUTI SOSPESI CAUSA COVID: ECCO COME RIPRENDERE I VERSAMENTI
Con il messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020, l’INPS chiarisce come riprendere il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sospesi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, 8 aprile 2020, n. 23 e 19 maggio 2020, n. 34 hanno disposto, inizialmente, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria e, successivamente, la proroga della sospensione.
Per tutte le gestioni l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00; il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo.
AZIENDE CON DIPENDENTI
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS”, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 – N967 – N968 – N969 – N970 – N971- N972 – N973). Ecco alcune importanti regole da seguire:
- il contribuente, nel caso in cui usufruisca di più sospensioni con la stessa scadenza di restituzione, deve compilare più righe dal modello “F24”, una per ogni periodo/periodi oggetto di sospensione, valorizzando separatamente i codici corrispondenti;
- qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano assolto gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens, gli stessi dovranno essere assolti entro il 16 settembre 2020 (entro il 31 luglio 2020 per le imprese del settore florovivaistico);
- ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende interessate inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il valore “N9xxx” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).
Il risultato dei <DatiQuadratura> – <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito a favore dell’INPS da versare con le consuete modalità, tramite modello “F24”, ovvero ad un credito a favore dell’azienda o ad un saldo pari a zero.
ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Sono interessati dalla sospensione anche i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alla scadenza del 18 maggio 2020 (I trimestre 2020). Si precisa che:
- i requisiti di legge per poter fruire della sospensione contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi) devono essere riferiti all’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione;
- tali soggetti dovranno presentare apposita istanza di sospensione avvalendosi della procedura disponibile nel sito internet dell’INPS al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19;
- nell’istanza dovrà essere indicato il codice fiscale dell’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione e per la quale dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti per poter fruire della sospensione contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi).
- La presentazione dell’istanza di sospensione vale anche come domanda di rateizzazione.
Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data del 16 settembre 2020 (in unica soluzione oppure tramite versamento di 4 rate in caso di rateizzazione) i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato e da utilizzare per il versamento.
La comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati, per i datori iscritti alle seguenti gestioni:
- Datori di lavoro con dipendenti;
- Artigiani e Commercianti;
- Gestione separata committenti.
A tal fine è disponibile nel sito internet dell’INPS il format da inoltrare, reperibile al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”.
AZIENDE AGRICOLE
Alle aziende interessate sono stati attributi specifici codici di autorizzazione, visualizzabili nel Cassetto Previdenziale Aziende Agricole.
In particolare, alle aziende della cosiddetta “zona rossa, sono stati attributi centralmente dall’INPS i seguenti codici di autorizzazione, utilizzando le informazioni risultanti negli archivi:
- “7H”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5”;
- “7L”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020”.
Alle aziende che hanno presentato l’istanza di sospensione disponibile nella sezione “Domande telematiche” del Cassetto previdenziale Aziende agricole sono stati attribuiti i seguenti codici di autorizzazione:
- “7Q”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2”;
- “7S”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 78 comma 2-quinquiesdecies”.
Le aziende destinatarie delle diverse tipologie di sospensione avranno cura di verificare l’attribuzione del corrispondente codice di autorizzazione e di segnalare eventuali incongruenze alla Struttura territoriale di riferimento.
RIPRESA VERSAMENTI PIANI DI RATEIZZAZIONE
Entro le stesse decorrenze previste per la ripresa dei versamenti sospesi, dovranno essere versate, in unica soluzione, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza sia ricaduta nel periodo temporale interessato dalla sospensione.
Le aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, per effettuare il pagamento dei contributi facenti parte di un piano di dilazione in precedenza autorizzato dall’Istituto e il cui versamento è stato sospeso a seguito delle citate disposizioni legislative, dovranno utilizzare la causale P X 42 (laddove la X deve assumere il valore corrispondente alla gestione di riferimento), che comprenderà la somma delle rate ancora non pagate.