CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO COVID-19: NOVITÀ SUL CALO DEL FATTURATO

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO COVID-19: NOVITÀ SUL CALO DEL FATTURATO
Il contributo a fondo perduto Covid-19, disciplinato dall’art. 25 del decreto Rilancio, può essere riconosciuto ai contribuenti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi alla data di dichiarazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2020), in deroga al requisito del calo di fatturato.
In particolare, l’art.25 Dl Rilancio prevede che «è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi».
Le condizioni che devono sussistere, ai fini dell’accesso al contributo a fondo perduto Covid-19, sono le seguenti:
- nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare), l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR, non siano superiori a 5 milioni di euro;
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2020, al punto 5.2 stabilisce che possano usufruire del contributo in esame, anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, i soggetti che, «a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19».
Dunque, la disposizione normativa richiede i seguenti elementi:
- il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso;
- i menzionati stati di emergenza dovevano essere erano ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020);
- tale domicilio fiscale o la sede operativa fiscale fosse stabilito in tali luoghi, a far data dall’insorgenza dell’originario calamitoso evento.