CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: ESTESA PLATEA BENEFICIARI
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: ESTESA PLATEA BENEFICIARI
Torna il contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi/compensi tra i 10 e i 15 milioni di euro
È stata modificata la disposizione contenuta nel testo originario del provvedimento, con cui si prevedeva la possibilità, laddove le risorse stanziate per i contribuenti con ricavi fino a 10 milioni non si fossero esaurite, di riconoscere un contributo a fondo perduto anche agli operatori maggiormente “produttivi”.
I 529 milioni di euro destinati alla copertura della reintrodotta disposizione agevolativa andranno:
- ai titolari di reddito agrario;
- ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non a 15 milioni.
Il dato cui far riferimento è quello del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis”; quindi, si tratta del 2019 per i soggetti “solari”, vale a dire quelli con esercizio coincidente con l’anno solare.
È inoltre richiesto che i potenziali fruitori della misura di sostegno posseggano, in aggiunta al requisito relativo al livello di ricavi/compensi realizzati, anche quelli per il riconoscimento del Cfp introdotto dal “decreto Sostegni” e del contributo “alternativo” presente nello stesso “Sostegni bis”:
- partita Iva attiva al momento dell’entrata in vigore della norma istitutiva del beneficio;
- calo di fatturato e corrispettivi di almeno il 30% nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 ovvero nell’anno 2020 rispetto al 2019, secondo le diverse specifiche discipline.
Al nuovo contributo si applicano le disposizioni dettate per i precedenti Cfp. Quindi, anche per i contribuenti con ricavi/compensi compresi tra i 10 e i 15 milioni di euro valgono, tra le altre, le seguenti regole:
- l’importo dell’indennizzo erogabile a ciascun soggetto non può essere superiore a 150mila euro;
- dal beneficio sono esclusi gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione;
- la somma ricevuta è irrilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap;
- in alternativa alla percezione diretta del contributo, è possibile chiederne la trasformazione in credito d’imposta, da utilizzare in compensazione.
La versione finale del provvedimento già fissa i criteri per quantificare l’entità dell’indennizzo, prevedendone tre differenti tipologie:
• contributo “base” secondo le regole del “decreto Sostegni”, cioè calcolato applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e quello del 2019. In tale ipotesi, spetta anche il bis automatico disciplinato dal “Sostegni bis”;
• contributo “alternativo” del “Sostegni bis, calcolato, qualora l’interessato benefici del contributo “base”, applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e lo stesso parametro riferito al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. In tale ipotesi non spetta il bis automatico;
• contributo “alternativo” del “Sostegni bis, calcolato, qualora l’interessato non benefici del contributo “base”, applicando la percentuale del 30% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e lo stesso parametro riferito al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.