CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: PARTITI I PAGAMENTI AUTOMATICI

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: PARTITI I PAGAMENTI AUTOMATICI

L’AdE ha reso noto che sono stati disposti i pagamenti dei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dal Decreto Sostegni bis.

Con comunicato stampa del 22 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono stati disposti i pagamenti dei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dal Decreto Sostegni bis, a favore degli operatori economici già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto Sostegni.

Nello specifico, è in atto il pagamento di:

  • 1,77 milioni di bonifici, per un totale di circa 5 miliardi di euro, che verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei soggetti che avevano richiesto e ricevuto l’aiuto previsto dal primo decreto Sostegni; 
  • circa 38mila crediti d’imposta, che vengono riconosciuti, sempre in via automatica, agli operatori che avevano scelto questa modalità di erogazione.

Attenzione: il nuovo contributo viene corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità che il beneficiario aveva scelto per il precedente.

Quindi, per quanto riguarda il pagamento:

  • se per il contributo a fondo perduto del primo decreto Sostegni si era optato per l’erogazione tramite bonifico postale o bancario, il contributo automatico del decreto Sostegni bis viene accreditato sullo stesso conto corrente bancario o postale; 
  • se per il precedente contributo si era scelto l’utilizzo in compensazione, anche il nuovo contributo automatico del decreto Sostegni bis è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, che sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24 con l’indicazione del codice tributo 6941.

Ricordiamo che il nuovo contributo automatico spetta esclusivamente ai soggetti con partita Iva attiva al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis, purché il precedente contributo non sia stato indebitamente percepito né restituito.

Nello specifico, beneficiari del fondo sono i titolari di partita IVA fino a 10 milioni di ricavi e compensi e in caso di calo di fatturato pari almeno al 30 per cento tra il 2019 e il 2020.