CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ CHIUSE: DOMANDE ENTRO IL 21 DICEMBRE

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ CHIUSE: DOMANDE ENTRO IL 21 DICEMBRE
Entro il 21 dicembre 2021 i soggetti titolari di partita IVA, la cui attività è stata colpita duramente dalla diffusione dell’epidemia da “Covid-19” e che hanno subito quindi la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021, possono presentare la domanda per accedere al contributo a fondo perduto. Soggetti destinatari possono essere anche le discoteche, sale da ballo, night-club e simili in possesso di determinati requisiti. Il del Fondo è pari a 140 milioni di euro, di cui 20 destinati, in via prioritaria, a discoteche, sale da ballo, night-club e simili (contributo “maggiorazione discoteche”).
I requisiti richiesti sono:
a) attivazione della partita IVA in data antecedente al 26 maggio 2021, eccezion fatta per eredi e soggetti che hanno posto in essere operazioni di trasformazione aziendale con confluenza, che abbiano attivato la partita IVA in data successiva al 25 maggio 2021 per continuare l’attività del de cuius o del soggetto cessato;
b) l’attività corrisponde ad una di quelle individuate dai codici Ateco elencati nell’allegato 1 del decreto interministeriale.
Per il contributo maggiorazione discoteche:
a) la partita IVA attivata in data antecedente al 23 luglio 2021; a tale data la attività doveva risultare chiusa per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19;
b) tale attività prevalente svolta alla data del 23 luglio 2021 deve corrispondere al codice Ateco 2007 “93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”. Attenzione: in presenza dei relativi requisiti è possibile richiedere entrambi i contributi.
L’importo del Contributo per attività chiuse varia a seconda dei soggetti richiedenti: per i soggetti con ricavi o compensi per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 non superiori a euro 400.00 o che hanno attivato la partita IVA successivamente al 31 dicembre 2019 e, pertanto, non hanno dichiarato ricavi o compensi relativi a tale periodo d’imposta l’Importo del contributo è di 3.000 euro; per soggetti con ricavi o compensi per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 l’importo del contributo: del contributo è di 7.500 euro; per soggetti con ricavi o compensi per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 superiori a euro 1.000.000, l’importo del contributo è 12.000 euro
L’importo erogato è stabilito in misura eguale in relazione alle domande presentate ed alle risorse complessivamente stanziate. In ogni caso non può superare euro 25.000 per ciascun beneficiario.
In esito di accoglimento della istanza, il contributo viene erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente.
Nel modello di domanda va indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, intestato (o cointestato). Bisogna prestare la massima attenzione nel riportare il codice IBAN corretto: eventuali errori possono comportare lo scarto della richiesta e l’impossibilità di ottenere il contributo.
Il soggetto richiedente il contributo o il suo rappresentante deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito al possesso dei relativi requisiti. A tal uopo si compila il quadro A con indicazione degli aiuti di Stato ricevuti dal richiedente durante il periodo di emergenza; il quadro B nel caso in cui il soggetto richiedente abbia dichiarato nell’istanza che fa parte di un’impresa unica, con indicazione dei codici fiscali dei soggetti appartenenti alla stessa; nel caso in cui il soggetto abbia fruito di aiuti di Stato relativi all’IMU, i comuni e il numero di immobili relativamente ai quali si è beneficiato degli aiuti si indicano nel quadro C. I contributi non spettano ai chi già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese. Non spettano, inoltre, agli enti pubblici, agli intermediari finanziari ed alle società di partecipazione.
È necessario presentare una domanda alla Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica ed entro il 21 dicembre 2021, utilizzando il modello apposito, reperibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. L’istanza può essere presentata dagli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni, abilitati al cassetto fiscale del richiedente o che dichiarino, nell’istanza, di essere stati appositamente delegati dal richiedente. In caso di errore si può presentare una nuova istanza ma entro e non oltre il 21 dicembre 2021. Negli stessi termini è possibile presentare istanza per rinunciare al contributo.
La emissione del mandato di pagamento del contributo, così come il rigetto dell’istanza, può essere consultata all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente o ad un suo intermediario delegato al servizio del “Cassetto fiscale”.