CONVERSIONE DECRETO AGOSTO IN LEGGE: ECCO LE NOVITÀ FISCALI

CONVERSIONE DECRETO AGOSTO IN LEGGE: ECCO LE NOVITÀ FISCALI

CONVERSIONE DECRETO AGOSTO IN LEGGE: ECCO LE NOVITÀ FISCALI

In campo fiscale, lo schema iniziale del decreto non è stato stravolto e quasi tutte le norme originarie sono state confermate, senza grosse modifiche. Ci sono, comunque, alcune novità introdotte durante l’iter parlamentare.

Vediamo, in estrema sintesi, alcune delle novità apportate dalla conversione del decreto. 

1) SUPERBONUS NEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI 

Ai comuni dei territori colpiti da eventi sismici la detrazione al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche spetta per l’importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione; i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali, inoltre, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009 (in alternativa al contributo per la ricostruzione). 

2) SOSPENSIONE AMMORTAMENTO BENI MATERIALI E IMMATERIALI 

Viene consentito ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare, nell’esercizio in corso, una percentuale – fino al 100% – dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo invece il loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. 

3) ESTENSIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 

Possono presentare la domanda entro 30 giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, i soggetti che non hanno presentato domanda per il contributo, che: 

  • a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dagli eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, 
  • classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) o compresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, 
  • e non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall’Agenzia delle entrate in data 30 giugno 2020.

4) IVA 

Con una norma di interpretazione autentica, si dispone che nel rispetto di specifiche condizioni relative all’ammontare delle detrazioni, le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi,  comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, sono esenti dall’applicazione dell’IVA, laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato che partecipa al gruppo IVA. 

5) IMU 

Prevista l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) per alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli stabilimenti termalialberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; la stessa agevolazione viene riconosciuta anche per gli immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, nonché per quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo. 

6) IMPRESE AGRICOLE 

Si prevede l’applicazione retroattiva dell’equiparazione, a fini fiscali, dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto ai titolari dell’impresa agricola; in sostanza, si stabilisce che nelle agevolazioni tributarie previste dalle norme in materia di soci di società di persone esercenti attività agricole sono comprese anche quelle relative ai tributi locali. 

Infine, ai fini IMU, si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola. 

7) RATEIZZAZIONE VERSAMENTI SOSPESI 

Viene prevista la possibilità di beneficiare di un’ulteriore rateizzazione del pagamento di una serie di versamenti già sospesi da precedenti decreti legge recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

In particolare, si introduce la possibilità che gli importi sospesi possano essere versati per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a partire dal 16 settembre 2020; il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021

8) PROROGA VERSAMENTI ISA 

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione degli ISA, compresi quelli che rientrano in cause di esclusione e quelli in regime forfetario che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute. 

9) RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA 

A favore delle società di capitali e degli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali, viene prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. 

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%; il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni può essere riconosciuto mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. 

In sede di conversione in legge è stata chiarito che, le imprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare, possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, a specifiche condizioni previste dalla legge.