COVID-19: LE ATTIVITÀ SOSPESE DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO

COVID-19: LE ATTIVITÀ SOSPESE DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO

COVID-19: LE ATTIVITÀ SOSPESE DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO

Sono sospesi o differiti tutti i termini dei procedimenti amministrativi in carico all’Ispettorato Nazionale del Lavoro dal 23 febbraio al 15 aprile.

L’indicazione è contenuta nella nota n. 2211 del 24 marzo 2020 – diramata a chiarimento delle disposizioni contenute nel Dl n. 18 del 17 marzo 2020 relativamente alle attività di competenza dell’Inl – con particolare riferimento alla «Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza», prevista dall’articolo 103 del decreto.

Con particolare riferimento all’attività ispettiva la nota richiama:

  • i termini del procedimento sanzionatorio,
  •  il termine per la trattazione dei ricorsi inoltrati al Direttore dell’Itl e/o al Comitato per i rapporti di lavoro;
  •  il termine per la verifica degli adempimenti impartiti con prescrizione obbligatoria in base all’articolo 15 del Dlgs n. 124/2004 e all’articolo 20 del Dlgs n. 758/1994 (con le eccezioni delle violazioni in materia di salute e sicurezza che non abbiano carattere «formale»);
  • il termine di avvio dell’inchiesta infortuni, prevista dall’articolo 56 del Dpr n. 1124/1965 (a eccezione delle ipotesi di infortunio mortale).

SOSPENSIONE FINO AL 15 APRILE

Dal punto di vista operativo, l’Inl dispone di non procedere, fino al 15 aprile prossimo:

  • alla notificazione di verbali conclusivi di accertamento e notificazione;
  •  alla notifica di ordinanze ingiunzione.

Inoltre viene chiarito che, considerata la sospensione dei termini stabilita dal decreto, non risulta necessario trasmettere via e-mail o pec eventuali verbali interlocutori che attestino la sospensione dei termini di cui all’articolo 14 della legge n. 689/1981. Dal 16 aprile

Quindi, i termini procedimentali sospesi torneranno a decorrere e ai fini del computo complessivo degli stessi si terrà conto del periodo già trascorso sino al 23 febbraio 2020.
Quanto alla notifica dei verbali conclusivi di accertamento e notificazione per i quali sia intervenuta la definizione degli accertamenti, gli stessi andranno notificati secondo le forme previste dall’articolo 108, garantendo il rispetto dei termini di cui all’articolo 14 della legge n. 689/1981. Allo stesso modo, andranno notificate le ordinanze ingiunzione rispetto alle quali, tuttavia, l’Inl raccomanda di procedere alla loro notificazione in data successiva al 31 maggio 2020, sempre compatibilmente con il termine di prescrizione di cui all’articolo 28 della legge n. 689/1981.

SANZIONI PER L’AUTOTRASPORTATO

Un altro differimento dei termini stabilito dall’articolo 108 del Dl n. 18/2020, con ripercussioni sull’attività ispettiva, attiene ai procedimenti sanzionatori in materia di autotrasporto.

In sostanza, chiarisce la nota, la disposizione prevede che la sanzione comminata a seguito della definizione degli accertamenti di competenza nel settore dell’autotrasporto è ridotta del 30% in caso di pagamento entro i successivi 30 giorni e non entro i 5 giorni normalmente previsti dal comma 1 dell’articolo 202 del Dlgs n. 285/1992.

Quindi, la disposizione in esame prevede la possibilità, fino al 31 maggio 2020, che l’importo sanzionatorio in questione sia pari al minimo edittale ulteriormente abbattuto del 30% qualora il pagamento avvenga entro i 30 giorni dalla notificazione.

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

Infine, l’Inl si sofferma anche sui termini per la trattazione del tentativo di conciliazione nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della Legge n. 604/1966, relativa alle ipotesi di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.

Infatti, fermo restando quanto già chiarito dall’Inl con nota n. 2117 del 10 marzo scorso circa la necessità entro 7 giorni dalla comunicazione del datore di lavoro all’Ispettorato di effettuare la sola convocazione delle parti e non già l’incontro (che può essere fissato per una data successiva), il termine del 3 aprile inizialmente individuato quale data utile per il differimento delle conciliazioni, viene posticipato al 15 aprile, secondo una programmazione che consenta di osservare l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, nonché le misure di cautela già prescritte con la predetta nota n. 2117.

Tuttavia, la nota in stabilisce l’opportunità di fissare gli incontri per il tentativo di conciliazione non prima del 17 maggio 2020.

Lascia un commento