COVID-19: STRUMENTI PER FAR COMBACIARE LAVORO E CURA DEI FIGLI

COVID-19: STRUMENTI PER FAR COMBACIARE LAVORO E CURA DEI FIGLI

COVID-19: STRUMENTI PER FAR COMBACIARE LAVORO E CURA DEI FIGLI

La ripresa delle attività scolastiche in presenza, se da un lato ha semplificato la gestione dei figli, dall’altro ha evidenziato una nuova esigenza di cura, quella che si verifica allorquando un figlio minore convivente viene posto in quarantena per contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

1. QUARANTENA LEGATA ALLA FREQUENZA SCOLASTICA

Inizialmente prevista solo per la quarantena legata alla frequenza scolastica, con la legge di conversione del decreto Agosto (D.L. 104/2020), la fruibilità del congedo è stata allargata anche ai casi di quarantena del figlio minore a seguito di contagio avvenuto nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di baseattività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati e all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche”.

Le condizioni per la fruizione del congedo sono state declinate nel dettaglio dalla circolare INPS n. 116 del 2 ottobre 2020, la quale ha delimitato le ipotesi di compatibilità del congedo con altri istituti sempre legati alla cura dei figli. Il congedo – destinato unicamente ai lavoratori dipendenti, compresi i genitori affidatari – potrà essere richiesto fino al 31 dicembre 2020.

2. SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA

Il cosiddetto decreto Ristori ha ampliato il campo di applicazione della norma, sia con riferimento al campo di applicazione oggettivo – estendendo la fruibilità del congedo anche nelle ipotesi di sospensione dell’attività didattica in presenza – che soggettivo, includendo tra i beneficiari anche i genitori di figli conviventi di età inferiore ai 16 anni. Gli stessi genitori tuttavia non hanno titolo ad alcuna tutela previdenziale né retributiva, ma unicamente di lavoro con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Le condizioni per la fruizione possono essere così riassunte:

  • rapporto di lavoro in essere al momento della fruizione;
  • impossibilità a svolgere il lavoro in modalità agile;
  • convivenza con il figlio minore risultante dal certificato di residenza;
  • età del figlio inferiore ai 14 anni nel caso di congedo retribuito e fino a 16 anni non retribuito;
  • quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico o sospensione delle attività didattiche in presenza;
  • durata del congedo massimo pari alla quarantena del figlio, comprese eventuali proroghe della stessa.

3. NOVITÀ RISTORI BIS

Il decreto Ristori bis poi è nuovamente tornato sull’argomento, con maggiore dettaglio rispetto al decreto Ristori, precisando come il congedo è altresì previsto in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza disposta in aree “caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con ordinanze del Ministro della salute.

Anche in questa ipotesi, in primis, deve essere valutata la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in smart working e, solo laddove questa non fosse percorribile, in alternativa è possibile richiedere il congedo straordinario. Lo stesso può avere durata massima pari alla sospensione della didattica in presenza.

Sotto un profilo meramente previdenziale, durante la fruizione del congedo è garantita la copertura figurativa, nonché l’erogazione di una indennità pari al 50% della retribuzione del lavoratore, da calcolarsi con le medesime modalità del congedo parentale.

Il beneficio è stato riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4 co. 1 L. 104/1990 “iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020”.

Per questa misura è previsto tuttavia un tetto di spesa massimo pari a 52,1 milioni di euro per l’anno 2020, raggiunto il quale l’INPS provvederà al rigetto delle domande.

Previsto, inoltre, un bonus baby sitter di importo massimo pari a 1.000 euro, da erogarsi con il sistema del libretto Famiglia (ad esclusione delle prestazioni rese da familiari). Anche in questo caso, la fruizione del beneficio è subordinata al fatto che la prestazione non possa svolgersi in modalità agile.

Il bonus baby sitter è escluso nelle ipotesi in cui l’altro genitore sia destinatario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o sia disoccupato o non lavoratore.