CRISI D’IMPRESA: LE NUOVE MISURE

CRISI D’IMPRESA: LE NUOVE MISURE

CRISI D’IMPRESA: LE NUOVE MISURE

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 118/2021 contenente “misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”.

Le principali novità previste nel Capo I del provvedimento riguardano:

  • due differimenti di entrata in vigore di norme del Codice della crisi d’impresa;
  • l’introduzione di un nuovo strumento per la composizione della crisi;
  • modifiche alla legge fallimentare in materia di concordato e accordo di ristrutturazione del debito.

Lo scopo del legislatore è provare a sostenere le molte imprese che non saranno in grado di garantire la propria continuità aziendale una volta venuti meno i numerosi interventi di sostegno tramite i quali lo Stato, attraverso regole che hanno temporaneamente modificato gli istituti del diritto societario e sostegni di tipo finanziario ed economico riconosciuti alle imprese, ha ridotto il peso della crisi sulle attività produttive. 

Vista l’attuale situazione critica, è stato necessario un intervento urgente, con un decreto che rinvii temporaneamente l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e che, al contempo, fornisca agli imprenditori in difficoltà ulteriori strumenti, efficaci e meno onerosi, per il risanamento delle attività che rischiano di uscire dal mercato.

Viene quindi previsto il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza al 16 maggio 2022. Tale scelta è determinata dall’opportunità di evitare che l’immediata applicazione dei meccanismi innovativi e complessi previsti dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza possa compromettere quella necessaria gradualità nella gestione della crisi che è richiesta dalla situazione determinata dalla pandemia.

In assenza di tale differimento, il Codice della crisi di impresa sarebbe entrato in vigore tra meno di un mese.

È previsto inoltre il differimento al 31 dicembre 2023 dell’entrata in vigore del titolo II del Codice della Crisi di impresa concernente le procedure di allerta e composizione assistita della crisi.

Il rinvio degli indicatori dello stato di crisi appare coerente, anche se non allineato temporalmente, con il rinvio di un anno dell’allerta IVA ad opera del decreto Sostegni.

Poiché il rinvio del Codice della crisi d’impresa non è risolutivo, ad esso si affiancano due altri interventi, il primo dei quali è l’introduzione di un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, di tipo “negoziale e stragiudiziale”.

Dal 15 novembre 2021, sarà infatti possibile esperire, in aggiunta alle altre procedure oggi esistenti, la “Composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa”; tale strumento è finalizzato ad agevolare il risanamento delle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato.

La composizione negoziata è attivata ad iniziativa dell’imprenditore con la presentazione, tramite una piattaforma telematica nazionale, dell’istanza di nomina di un esperto indipendente.

La conclusione delle trattative può sfociare in un contratto, una convenzione, una moratoria, un piano di risanamento che, se sottoscritto anche dall’esperto, non necessita dell’attestazione del professionista.

All’esito delle trattative, l’imprenditore può domandare al Tribunale l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti con una riduzione della percentuale di ammissibilità se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale. In alternativa, l’imprenditore può predisporre un piano attestato di risanamento o accedere a una procedura concorsuale.