CU 2021: NESSUNA MODIFICA PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

CU 2021: NESSUNA MODIFICA PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
Accolta la richiesta avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro all’Agenzia delle Entrate di non modificare la compilazione della Certificazione Unica 2021 in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali.
In particolare, la compilazione dei punti 478, 479,480, della CUdiventa opzionale e non più obbligatoria per i sostituti d’imposta che non hanno applicato la clausola di salvaguardia di cui all’art. 128 del D.L. 34/2020.
Sul sito dell’Agenzia delle FAQ sulla CU 2021, era emersa una difformità tra le risposte pubblicate e le istruzioni ufficiali sulla compilazione pubblicate in precedenza in caso di trattamenti di integrazione salariale.
Di conseguenza, il Consiglio Nazionale dell’Ordine si è attivato per chiedere all’Amministrazione Finanziaria di rendere la compilazione delle caselle sopra citate “preferibile” e non obbligatoria.
Il riscontro dell’AdE è stato positivo e la risposta alla Faq è stata così modificata:“Sì, la casella deve essere preferibilmente compilata anche in questi casi, per consentire in sede di dichiarazione dei redditi, in analogia a quanto avviene con riferimento a tutte le altre disposizioni fiscali, quali detrazioni per lavoro dipendente, carichi di famiglia, detrazione per oneri, etc., la riliquidazione di quanto già operato dal sostituto”, rendendo di fatto opzionale la compilazione dei punti 478, 479, 480.