DECRETO AGOSTO: AGGIORNATE LE FAQ RIGUARDANTI LA RISCOSSIONE

DECRETO AGOSTO: AGGIORNATE LE FAQ RIGUARDANTI LA RISCOSSIONE
Le nuove FAQ forniscono alcuni chiarimenti sulle modifiche normative rispetto a quanto già disposto dai precedenti decreti “Cura Italia” e “Rilancio”
L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti con le novità in materia di riscossione previste dal decreto “Agosto”; i chiarimenti pubblicati sul portale forniscono nuovi approfondimenti sulle modiche normative rispetto a quanto già disposto dai precedenti decreti “Cura Italia” e “Rilancio”.
Vediamo nel dettaglio le misure del decreto richiamate nelle Faq.
- SOSPENSIONE VERSAMENTI
Il decreto “Agosto” estende l’arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel decreto “Cura Italia” e nel successivo decreto “Rilancio”.
In particolare, il nuovo provvedimento differisce al 15 ottobre (prima era il 31 agosto) il termine “finale” della sospensione della notifica di nuove cartelle e dell’invio di altri atti della riscossione, compresa la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
Più tempo anche per i pagamenti derivanti dalle cartelle, dagli avvisi di addebito e di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8, che resteranno sospesi fino al 15 ottobre 2020 e dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, dunque entro il 30 novembre 2020.
Sempre fino al 15 ottobre sarà operativa la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima del 19 maggio 2020 su stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
- PIU’ TEMPO ANCHE PER LE RATE
La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei piani di dilazione in scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020 ed i pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020.
Per tutte le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 e per i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 15 ottobre 2020, la decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché delle 5 ordinariamente previste.
- ROTTAMAZIONE ENTRO DICEMBRE
Il decreto “Agosto” non è intervenuto sui termini di scadenza della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” quindi, il termine ultimo entro il quale effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 rimane fissato al 10 dicembre 2020.
Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “rottamazione-ter”, del “saldo e stralcio” e della “definizione agevolata delle risorse Ue”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020 non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate, purché l’integrale versamento delle stesse avvenga entro il 10 dicembre 2020.
- CREDITI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Rimarranno sospese fino al 15 ottobre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5mila euro.
Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.