DECRETO AGOSTO: ECCO GLI AIUTI PER LE IMPRESE

DECRETO AGOSTO: ECCO GLI AIUTI PER LE IMPRESE
I datori di lavoro che, nel periodo 13 luglio-31 dicembre 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi legati all’emergenza epidemiologica, hanno a disposizione ulteriori 18 settimane con casuale COVID-19.
Il beneficio contributivo, alternativo alla Cassa integrazione prevista dal decreto Agosto, spetta ai datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, che non richiedono i nuovi interventi di integrazione salariale ed è fruibile entro il 31 dicembre 2020.
Esistono delle condizioni necessarie affinché le aziende richiedenti possano usufruirne, ovvero che abbiano:
- già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- richiesto periodi di integrazione salariale collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
Il decreto Agosto concede alle aziende, che si trovano a dover ulteriormente sospendere o ridurre l’attività lavorativa a seguito di eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di presentare una nuova domanda di concessione di ulteriori trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per due ulteriori periodi di durata pari a 9 settimane ciascuno (per complessive 18 settimane), da fruire entro il 31 dicembre 2020.
L’esonero contributivo è fruibile entro il limite massimo corrispondente alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’importo dell’esonero così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.
La fruizione può avvenire per un periodo massimo di 4 mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.
Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 148;
- il contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
La richiesta dei trattamenti di integrazione salariale va inviata con due distinte domande da trasmettere in due tempi:
- per un primo periodo, pari a 9 settimane da trasmettere entro il 31 ottobre 2020 o, per istanze successive al mese di settembre, entro la fine del mese successivo a quello per cui si richiede l’ammortizzatore;
- per un secondo periodo, di ulteriori 9 settimane, da trasmettere soltanto a conclusione del primo periodo di fruizione; concedibili esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane.
Le domande di accesso devono indicare la causale:
- “COVID-19 nazionale” per le richieste inerenti alle prime 9 settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020;
- “COVID 19 con fatturato” per il secondo periodo di 9 settimane.
L’accesso al secondo periodo di 9 settimane di integrazione è consentito gratuitamente solo ai datori di lavoro che, confrontando il fatturato del primo semestre 2020 con quello del 2019, abbiano subito una riduzione di fatturato pari almeno al 20%.
Qualora la riduzione di fatturato sia stata registrata ma in misura inferiore, sarà dovuto un contributo addizionale del 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione d’attività; nel caso in cui, invece, non si registri alcuna riduzione del fatturato, il contributo addizionale dovuto è pari al 18% di detta retribuzione globale.
Le domande di accesso devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa; tale termine è stato fissato, per i mesi di luglio e agosto 2020, al 31 ottobre 2020 e, in ogni caso, i periodi di cassa integrazione della durata pari a 9 settimane ciascuno, devono essere fruiti entro il 31 dicembre 2020.