DECRETO AGOSTO: LE INDICAZIONI DELL’INPS PER ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI

DECRETO AGOSTO: LE INDICAZIONI DELL’INPS PER ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI

DECRETO AGOSTO: LE INDICAZIONI DELL’INPS PER ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI

In attesa della pubblicazione delle apposite circolari, con le quali verranno fornite nel dettaglio le novità legislative introdotte dal decreto agosto, con il messaggio n. 3160 del 27 agosto 2020 l’INPS fornisce alcune prime informazioni in ordine alle nuove misure ed indennità introdotte.

NASPI E DISCOLL

L’articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno della scadenza. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità di proroga è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

CATEGORIE ESCLUSE

È prevista un’indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e subordinati, già destinatari dell’indennità Covid-19 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Il decreto Agosto, però, non prevede, tra i destinatari dell’indennità onnicomprensiva, le seguenti categorie:

  • i liberi professionisti titolari di partita IVA,
  • i collaboratori coordinati e continuativi,
  • i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO,
  • i lavoratori del settore agricolo.

LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO

Prevista un’indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020; tale indennità è pari a complessivi 1.000 euro.

Questa cifra, inoltre,  è riconosciuta a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, ossia il 15 agosto 2020.

LAVORATORI CHE HANNO PERSO IL LAVORO A CAUSA DEL COVID-19

Prevista un’indennità onnicomprensiva di importo pari a complessivi 1.000 euro a favore di alcune categorie di lavoratori subordinati e autonomi, ovvero:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, 
  • lavoratori intermittenti,
  • lavoratori autonomi occasionali,
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio,
  • lavoratori dello spettacolo,
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Per il riconoscimento di tali indennità è previsto che i lavoratori interessati – alla data di presentazione della domanda – non devono essere né titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto di lavoro di tipo intermittente, né titolari di trattamento pensionistico diretto.

Tutte le richiamate indennità non sono tra loro cumulabili ma sono, invece, cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

I lavoratori che hanno già presentato la domanda e hanno beneficiato delle indennità relative alle precedenti mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 non devono presentare una ulteriore specifica domanda in quanto l’INPS procederà d’ufficio all’istruttoria e verifica dei requisiti previsti per tali indennità dal decreto-legge n. 104 del 2020.

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