DECRETO RILANCIO: AUMENTANO ANCHE I PERMESSI 104/92

DECRETO RILANCIO:  AUMENTANO ANCHE I PERMESSI 104/92

DECRETO RILANCIO: AUMENTANO ANCHE I PERMESSI 104/92

Sulle orme del decreto “Cura Italia”, il decreto “Rilancio” conferma anche per questo mese e per quello di giugno, i 12 giorni aggiuntivi complessivi di permesso lavorativo a chi assiste un familiare con grave certificata disabilità o al lavoratore con grave disabilità (ex articolo 33, legge 104/1992).

I 12 giorni quindi, si aggiungono a quelli ordinariamente previsti (3 per maggio, e 3 per giugno) ed in totale sono 18 giorni lavorativi di permesso.

È importante precisare che:

  • i permessi spettano ai dipendenti pubblici e privati, ai lavoratori che assistono un familiare con grave disabilità e al lavoratore che ne fruisce per se stesso in quanto disabile;
  • i permessi sono cumulabili nel caso in cui il lavoratore li utilizza per più familiari o per sé e per un familiare;
  • non c’è bisogno di fare una nuova richiesta per i permessi aggiuntivi se già si fruisce dei tre giorni ordinari; basta accordarsi con il datore di lavoro o con l’amministrazione;
  • se il lavoratore è in “cassa integrazione” a zero ore i permessi non vengono concessi; se è in “cassa integrazione” parziale (alcuni giorni, parte del mese o dei mesi) il numero dei permessi viene riparametrato e quindi “meno giorni”;
  • i giorni di permesso aggiuntivi sono concessi anche se l’altro genitore o altro familiare non lavorano;
  • i giorni di permesso aggiuntivi sono compatibili con il congedo COVID 19 (15 giorni per i soli genitori e con retribuzione al 50%);
  • i giorni di permesso aggiuntivi sono frazionabili in ore per i dipendenti privati (INPS) e non lo sono invece per i dipendenti pubblici;
  • come i permessi ordinari (tre giorni/due ore) previsti dalla legge 104/1992 anche quelli aggiuntivi sono interamente retribuiti e coperti da contribuzione previdenziale.

Inoltre, il decreto “Rilancio” incrementa il Fondo per le non autosufficienze (FNA) e il Fondo per il cosiddetto dopo di noi (legge 112/2016).

In entrambi i casi però, gli aumenti mirano a specifiche finalità che il decreto esplicita con indicazioni che poi serviranno per il riparto alle Regioni.

Nello specifico, il FNA viene incrementato di 90 milioni per il 2020.

La versione del testo approvato in Consiglio dei Ministri, motivava l’aumento “al fine di potenziare l’assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità gravissima e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura”. Per “disabilità gravissima”, quando si parla di FNA, si intende la necessità di assistenza vitale. Tale criterio poteva sembrare potenzialmente divisivo in questa fase, infatti è stato poi successivamente eliminato dal testo ufficiale pubblicato in Gazzetta, riconducendo la destinazione a quella consueta del FNA (semplificando : sia gravi che gravissimi)

Invece il Fondo per il “dopo di noi” è stato aumentato di 20 milioni ed è destinato alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Il Fondo ha lo scopo di potenziare i percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine o per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile.

In più, il decreto “Rilancio” istituisce anche un nuovo fondo, il “Fondo di sostegno per le strutture semi-residenziali per persone con disabilità” finanziandolo con 40 milioni nel 2020.
L’obiettivo è quello di fornire un sostegno alle strutture semi-residenziali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità.

Infine, sono stati prorogati per altri 90 giorni i piani terapeutici che erano in scadenza durante lo stato di emergenza, riguardanti la fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici (previsti dal decreto sui LEA del 2017) per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio. Il decreto comunque impartisce alle Regioni la competenza ad adottare procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.

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