DECRETO RILANCIO: BONUS PER LAVORATORI AUTONOMI E DIPENDENTI

DECRETO RILANCIO: BONUS PER LAVORATORI AUTONOMI E DIPENDENTI
Varata la legge di conversione del decreto Rilancio, risulta definitivamente confermato l’impianto delle “indennità” erogate a cura dell’INPS a molteplici categorie di lavoratori autonomi e dipendenti per far fronte alle riduzioni di reddito conseguenti alle misure emergenziali per il contrasto al Covid-19.
Le misure erogate (e in corso di erogazione) sono state tutte confermate, con una estensione della tutela ai lavoratori intermittenti del settore dello spettacolo, che ha comportato un marginale incremento dei fondi stanziati. I professionisti iscritti alle Casse di previdenza professionale restano ancora in attesa del decreto interministeriale che fissi le regole per l’erogazione a loro favore del bonus per il mese di maggio, previsto dal decreto Rilancio.
CONVERSIONE DECRETO RILANCIO
Il Senato ha definitivamente approvato la Legge di conversione del D.L. n. 34/2020.
Con riferimento alle indennità, riconosciute a diverse categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, la legge ha confermato l’impianto delle agevolazioni, limitandosi a ritocchi formali del testo.
Ricapitoliamo, di seguito, le caratteristiche dei bonus in questione, a seguito della conversione in legge del decreto Rilancio.
1. LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS
Viene riconosciuto, anche per il mese di aprile, un bonus di 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai titolari di rapporti di co.co.co. attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, che non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che avevano diritto al medesimo importo per il mese di marzo; si conferma che il bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.
Ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e titolari di partita IVA attiva all’entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuto un bonus di 1.000 euro per il mese di maggio, a condizione che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.
2. BONUS CESSAZIONE ATTIVITÀ CO.CO.CO
Ai co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19 maggio 2020, è riconosciuta un’indennità, per il mese di maggio 2020, pari a 1000 euro.
3. BONUS PER LAVORATORI ISCRITTI ALL’AGO
È riconosciuto, anche per il mese di aprile, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS che hanno percepito, per il mese di marzo, il bonus di 600 euro previsto dall’art. 28 del decreto Cura Italia, un bonus di pari importo, che non concorre alla formazione del reddito imponibile.
4. BONUS PER STAGIONALI DEL TURISMO E DEL SETTORE TERMALE
Anche per il mese di aprile viene erogato il bonus di 600 euro già riconosciuto per il mese di marzo, ai dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (entrata in vigore del decreto Cura Italia), a condizione che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente al predetto 17 marzo 2020.
- Innovando la disciplina, il decreto Rilancio: ha riconosciuto il medesimo bonus per aprile, anche ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel predetto periodo e che oltre a non essere titolari di pensione, o di rapporto di lavoro dipendente non fruiscano neanche della NASPI al 19 maggio 2020;
- ha previsto un bonus di 1.000 euro per il mese di maggio a favore dei medesimi lavoratori, anche in somministrazione, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente o di NASPI, al 19 maggio 2020.
5. BONUS LAVORATORI SETTORE AGRICOLO
Viene confermato per il mese di aprile, nel minore importo di 500 euro contro i 600 euro erogati per marzo, il bonus per gli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.
Anche in questo caso, il bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile.
6. BONUS PER LAVORATORI NO STABILI
Il decreto Rilancio, nei termini oggi integrati dalla legge di conversione, ha previsto ex novo il bonus di 600 euro, per i mesi di aprile e maggio, a favore di molteplici categorie di lavoratori autonomi e dipendenti precedentemente rimasti privi di tutela.
In particolare, il bonus è riconosciuto alle seguenti categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:
- dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano lavorato per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 gennaio 2020. In sede di conversione in legge, la norma del decreto è stata integrata disponendo che, per i lavoratori iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l’accesso all’indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti specifici stabiliti dal decreto stesso di cui si dirà più avanti;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Per tali contratti, i beneficiari del bonus devono risultare già iscritti – al 23 febbraio 2020 – alla Gestione separata INPS, con accredito – nello stesso arco temporale – di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio, con reddito 2019 derivante da tal attività superiore a 5.000 euro, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata INPS senza iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Per fruire del bonus, i lavoratori sopra indicati non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, o titolari di pensione.
7. NORME COMUNI A TUTTI I BONUS
Nessuno dei bonus sopra indicati concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.
Inoltre, ai percettori dei bonus appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello del bonus, quest’ultimo non viene erogato e si procede ad integrare l’importo del reddito di cittadinanza fino all’ammontare del bonus stesso, per ciascuna mensilità.
Inoltre, nessuno dei bonus è compatibile con un reddito di cittadinanza pari o superiore al medesimo bonus.