DECRETO RILANCIO: FINO AL 31 AGOSTO BLOCCATI PIGNORAMENTI SU STIPENDI E PENSIONI

DECRETO RILANCIO: FINO AL 31 AGOSTO BLOCCATI PIGNORAMENTI SU STIPENDI E PENSIONI
Il Decreto Rilancio prevede la sospensione fino al 31 agosto degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego
Secondo quanto previsto dal Decreto, restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore dello stesso e restano definitivamente acquisite e non rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione. Il datore di lavoro o l’ente pensionistico, quindi, non effettuerà le relative trattenute e le somme saranno rese disponibili al debitore.
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
E’ bene ricordare che il pignoramento presso terzi è una forma di espropriazione forzata che ha per oggetto beni mobili del debitore in possesso di terzi o crediti del debitore nei confronti di terzi, ricomprendendo, dunque, due ipotesi:
- l’espropriazione di crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi
- l’espropriazione di beni mobili del debitore in possesso di un terzo e di cui il debitore non ha diretta disponibilità. Questa tipologia di pignoramento è, quindi, tripartita, dal momento che gli attori in campo sono il creditore procedente, il debitore esecutato e il terzo pignorato.
PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO
Il pignoramento dello stipendio è un procedimento esecutivo che coinvolge un terzo soggetto nel pagamento delle somme di cui il contribuente risulta debitore.
In tal caso, il pignoramento può essere eseguito presso il datore di lavoro o presso l’istituto bancario; la differenza sta nell’atto notificato dall’ufficiale giudiziario in cui viene indicato il nome del terzo pignorato, dunque l’istituto di credito o l’azienda presso cui il debitore è impiegato.
LIMITI ALLA PIGNORABILITA’
Sono assolutamente impignorabili i crediti aventi ad oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, i crediti aventi ad oggetto sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, enti di assistenza o istituti di beneficenza e quelli derivanti da pensioni di invalidità.
Al contrario, sono relativamente impignorabili i crediti alimentari, gli stipendi, i salari e le altre indennità dovute da privati per rapporto di lavoro o di impiego (comprese quelle dovute a causa di licenziamento); inoltre, sono relativamente impignorabili, purché accreditate su conto corrente bancario o postale intestato al debitore, anche le indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento e le prestazioni previdenziali a titolo di pensione o assegni di quiescenza. Queste sono pignorabili nella misura eccedente il triplo dell’assegno sociale, se l’accredito è anteriore al pignoramento o nei limiti dalla legge, se l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente.
DECRETO RILANCIO: ULTERIORI SOSPENSIONI
Il Decreto Rilancio, inoltre, prevede la sospensione o la proroga di ulteriori procedure, vale a dire:
- sospensione delle notifiche e dei versamenti di cartelle di pagamento, differita al 31 agosto 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 20 settembre 2020, ma è comunque possibile richiedere una rateizzazione presentando una domanda all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 settembre 2020. Durante il periodo di sospensione non verrà attivata da parte dell’Agenzia alcuna nuova procedura cautelare (esempio fermo amministrativo) o esecutiva (ossia pignoramento);
- proroga per il pagamento della “Rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”, che potranno essere effettuati entro il termine ultimo del 10 dicembre 2020, senza perdere le agevolazioni. Il pagamento potrà essere effettuato utilizzando i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”, già in possesso del debitore;
- sospensione fino al 31 agosto 2020 delle rate dei piani di dilazione. I pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020. Inoltre, per tutte le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 e per i nuovi piani, la decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di dieci rate;
- dilazione anche per i rottamati decaduti, che possono presentare la domanda di rateizzazione per i debiti “rottamati” e non pagati;
- pagamento di quanto dovuto ai propri creditori dalle Pubbliche Amministrazioni, senza prima verificare la presenza di eventuali debiti scaduti di importi superiori a 5 mila euro, intestati al beneficiario del pagamento.