DECRETO SOSTEGNI: ABBANDONATI I CODICI ATECO PER GLI INDENNIZZI

DECRETO SOSTEGNI: ABBANDONATI I CODICI ATECO PER GLI INDENNIZZI

DECRETO SOSTEGNI: ABBANDONATI I CODICI ATECO PER GLI INDENNIZZI

Finalmente è stato approvato definitivamente il Decreto Sostegni, che ricomprende importanti misure per dare sollievo alle imprese e ai lavoratori autonomi in sofferenza.

ADDIO CODICI ATECO

Stanziati ben 32 miliardi di euro, con l’obiettivo di sostenere il maggior numero di soggetti in difficoltà.

In tale prospettiva, importantissima la novità che riguarda il mondo degli indennizzi: si abbandona la precedente impostazione basata sulla selezione dei beneficiari in base al codice Ateco.

Infatti, i contributi potranno essere ottenuti in via generale da chiunque, a prescindere dall’attività, purché sussistano i requisiti richiesti dalla normativa.

Quindi, i nuovi contributi per imprese e professionisti, cioè i sostegni o indennizzi, sono slegati dai codici attività e si basano sul calo del fatturato.

Più precisamente, per ottenere i contributi bisognerà dimostrare un calo di almeno il 30% del fatturato 2020 rispetto al 2019.

Se sussiste tale condizione di calo del fatturato, il contributo è calcolato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:

  • 60% per imprese e professionisti che hanno fatturati entro i 100 mila euro;
  • 50% per fatturati tra 100 mila e 400 mila euro;
  • 40% per fatturati tra 400 mila euro e 1 milione di euro;
  • 30% tra 1 milione e 5 milioni di euro;
  • 20% tra 5 e 10 milioni di euro.

Bisogna specificare che sono previsti importi minimi pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società, mentre il beneficio non potrà superare l’importo massimo di 150 mila euro, anche per chi ha aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2020.

Attenzione: un’importante novità riguarda anche la possibilità di scelta tra il pagamento dell’indennizzo oppure la sua trasformazione in credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel Mod. F24.
I soggetti interessati dovranno presentare, direttamente o tramite un intermediario abilitato, un’istanza entro 60 giorni da quando verrà resa disponibile un’apposita piattaforma da parte dell’Agenzia delle entrate.

ALTRE IMPORTANTI NOVITÀ 

  1. Il nuovo decreto, inoltre, differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non.
  2. Si dispone, poi, lo slittamento dei termini per la presentazione, da parte dell’agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate nell’anno 2021, tenuto conto degli ulteriori effetti prodotti sui tempi dell’attività di riscossione di tali quote dalla sospensione della stessa attività.
  3. Confermata anche la proroga della sospensione dei versamenti delle rate delle definizioni agevolate, c.d. “rottamazione ter” e “saldo e stralcio”.
    Più precisamente, il versamento va effettuato:
    1. entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
    2. entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
  4. Prevista, infine, anche una disposizione ha previsto lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010; in questo caso, però, la soglia viene elevata a 5.000 euro.