DECRETO SOSTEGNI: ANNULLATI I DEBITI FINO A 5.000 EURO

DECRETO SOSTEGNI: ANNULLAMENTO DEBITI FINO A 5.000 EURO
L’annullamento automatico dei debiti non superiori ai 5mila euro, risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2010, riguarda i soli soggetti con reddito imponibile 2019 non superiore a 30mila euro
L’attuazione della norma che prevede l’annullamento dei debiti in questione, è demandata a un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, che dovrà essere emanato entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del decreto “Sostegni” e con il quale saranno definite le modalità e le date dell’annullamento dei debiti.
DEBITI CHE VERRANNO ANNULLATI
Sono oggetto di annullamento i debiti che presentano contemporaneamente questi requisiti:al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del Dl 41/2021, hanno un importo residuo di 5mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
L’operazione ricomprende anche i debiti eventualmente presenti nei piani di pagamento relativi alle precedenti definizioni agevolate “rottamazione-ter” dei ruoli e “saldo e stralcio” degli omessi versamenti.
Attenzione: rileva non la data di notifica della cartella al debitore, ma quella, antecedente, di consegna del ruolo all’agente della riscossione da parte dell’ente creditore.
Sono esclusi dall’applicazione della disposizione e, quindi, non possono beneficiare dell’annullamento automatico:- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione europea;- i debiti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;- le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea;- l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
BENEFICIARI
L’annullamento automatico dei debiti fino a 5mila euro non avverrà in maniera generalizzata, ma è rivolto a una platea circoscritta di soggetti. Portano fruirne, nello specifico:
– le persone fisiche che, nel 2019, hanno conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30mila
– i soggetti diversi dalle persone fisiche che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno conseguito un reddito imponibile fino a 30mila euro.
Dalla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni” (23 marzo 2021) e fino a quella dell’annullamento effettivo dei debiti, che sarà stabilita dal decreto ministeriale di attuazione, è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, sempre alla data del 23 marzo 2021, fino a 5mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2010.
Attenzione: eventuali somme versate prima della data dell’annullamento non saranno rimborsate, restando definitivamente acquisite.