DECRETO SOSTEGNI BIS: BONUS SANIFICAZIONI

DECRETO SOSTEGNI BIS: BONUS SANIFICAZIONI

DECRETO SOSTEGNI BIS: BONUS SANIFICAZIONI

L’istituzione del nuovo “bonus sanificazione” arriva con l’articolo 32 del Dl n. 73/2021. Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dovrà definirà le modalità attuative della norma.

1. BENEFICIARI

Destinatari della misura agevolativa sono gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del prescritto codice identificativo, quindi anche i privati proprietari di un immobile utilizzato per affitti brevi.

2. SPESE

Nello specifico, sono ricomprese tra i costi ammissibili al credito d’imposta, le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per:

  • sanificare gli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa o istituzionale e gli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • la somministrazione di tamponi ai lavoratori impiegati nelle attività lavorative o istituzionali;
  • l’acquisto di detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale, incluse le eventuali spese di installazione.

3. MISURA

Il credito d’imposta spetta, fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro, in misura pari al 30% delle spese ammissibili sostenute nei tre mesi su indicati.

È utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenute. In alternativa, può essere sfruttato in compensazione tramite modello F24, senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo dei crediti.

Non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.

Attenzione: i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta verranno stabiliti con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, anche al fine del rispetto del tetto di risorse messe a disposizione di 200 milioni di euro.