DECRETO SOSTEGNI IN GAZZETTA: TUTTE LE NOVITÀ FISCALI

DECRETO SOSTEGNI IN GAZZETTA: TUTTE LE NOVITÀ FISCALI

DECRETO SOSTEGNI IN GAZZETTA: TUTTE LE NOVITÀ FISCALI

Tantissime le novità introdotte dal Decreto Sostegni che, grazie ad uno stanziamento di 32 miliardi di euro, riuscirà a dare sollievo a diverse categorie di lavoratori in sofferenza a causa degli effetti negativi della situazione pandemica.

Il D.l. 41/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021 ed in vigore da oggi, è composto da 43 articoli, suddivisi in cinque titoli:

  • “Sostegno alle imprese e all’economia”,
  • “Disposizioni in materia di lavoro”, 
  • “Misure in materia di salute e sicurezza”,
  • “Enti territoriali”, 
  • “Altre disposizioni urgenti”. 

Tra le misure più attese, senz’altro figurano:

  • i contributi a fondo perduto per tutti gli operatori economici con fatturato in calo di almeno il 30%, 
  • pagamento di cartelle e avvisi esecutivi bloccato fino al 30 aprile,
  • annullamento d’ufficio dei debiti 2000-2010 fino a 5mila euro, 
  • più tempo per la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019 e per la trasmissione telematica e la consegna della Certificazione unica 2021, 
  • definizione agevolata degli avvisi bonari per chi ha subìto una diminuzione del volume d’affari non inferiore al 30 per cento.

Di seguito, riportiamo nel dettaglio le principali misure emergenziali di carattere fiscale introdotte dal Decreto Sostegni.

Art. 1 – Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA

Prevista una misura di sostegno per tutte le attività imprenditoriali e professionali con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, il cui ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi dell’anno 2020 risulta inferiore a quello del 2019 per almeno il 30 per cento. Il contributo a fondo perduto è calcolato sulla differenza tra quei due valori, applicando una percentuale differente (60, 50, 40, 30 e 20%) a seconda dei ricavi/compensi realizzati due anni fa (rispettivamente, non superiori a 100mila euro, superiori a 100mila euro e fino a 400mila, superiori a 400mila euro e fino a un milione, superiori a un milione e fino a cinque milioni, superiori a cinque milioni e fino a dieci milioni). Per accedervi, bisognerà presentare un’istanza in via telematica alle Entrate, seguendo modalità e termini che saranno definiti da un imminente provvedimento della stessa Agenzia. In alternativa all’erogazione del contributo diretto da parte dell’amministrazione finanziaria con accredito su conto corrente, l’interessato potrà esprimere la scelta, irrevocabile, di fruire dell’importo spettante sotto forma di credito d’imposta, da “spendere” in compensazione tramite modello F24.

Slitta ancora l’avvio del programma di assistenza negli adempimenti da parte dell’Agenzia delle entrate: la predisposizione delle bozze dei documenti precompilati rilevanti ai fini dell’Iva (registri e comunicazioni delle liquidazioni periodiche) è rinviata alle operazioni effettuate a partire dal prossimo 1° luglio; la bozza della dichiarazione annuale, invece, sarà messa a disposizione dei contribuenti dal 2023, con decorrenza, quindi, dalle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2022.

Dettate alcune disposizioni in materia di aiuti di Stato, con lo scopo di consentirne la fruizione alle imprese destinatarie, sempre che ne ricorrano i presupposti, anche in base alla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, quando i massimali previsti dalla sezione 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) sono insufficienti. A tal fine, le imprese dovranno produrre un’autocertificazione attestante l’esistenza delle condizioni richieste.

Art. 4 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi

Modificato il calendario per il pagamento delle somme dovute per la “rottamazione-ter” e il “saldo e stralcio”: le rate del 2020 e quelle in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 potranno essere versate, le prime, entro il 31 luglio 2021 e, tutte le altre, entro il 30 novembre 2021, con applicazione, tra l’altro, della norma sul “lieve inadempimento”, che concede una tolleranza di cinque giorni, cioè i ritardi entro quel limite non inficiano la regolarità della definizione.

Differita dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, in scadenza dall’8 marzo 2020, derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito Inps: bisognerà provvedervi entro il 31 maggio. Di conseguenza, è spostato in avanti, al 31 dicembre 2026, il termine entro il quale l’agente della riscossione deve presentare le comunicazioni di inesigibilità per le quote affidategli nel 2021. 

Inoltre, sono prorogati di 12 mesi il termine per la notifica delle cartelle e di 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati nel 2021 e anche successivamente se relativi alle dichiarazioni presentate nel 2018 (somme derivanti dall’attività di liquidazione), alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017 e alle dichiarazioni presentate nel biennio 2017-2018.

Posticipato dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione, concessa dal decreto “Rilancio”, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione, relativi alle somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità inerenti al rapporto di lavoro o di impiego, di pensione e indennità sostitutive o di assegni di quiescenza.

Relativamente agli atti adottati dall’agente della riscossione dal 1° marzo fino all’entrata in vigore del decreto “Sostegni”, ne viene confermata la validità e ne sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti. Per gli eventuali versamenti eseguiti in quel periodo, restano acquisiti gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive; così come restano fermi gli accantonamenti effettuati e definitivamente acquisite le somme accreditate all’agente. Prive di ogni effetto, invece, le verifiche degli inadempimenti eseguite dal 1° marzo: se l’agente non ha ancora notificato l’ordine di versamento, i soggetti pubblici possono procedere a pagare il beneficiario.

Disposto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”, fino a 5mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni 2000-2010, anche quelli oggetto di “rottamazione”. La cancellazione d’ufficio è riconosciuta esclusivamente alle persone fisiche e ai soggetti diversi che, rispettivamente nell’anno d’imposta 2019 e nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno percepito un reddito imponibile fino a 30mila euro. La misura non si applica ai carichi relativi: alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; alle risorse proprie tradizionali dell’Unione europea; all’Iva riscossa all’importazione. Le somme eventualmente versate prima dell’effettivo annullamento non saranno restituite.

Art. 5 – Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-19

Introdotta, a favore delle partite Iva attive alla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”, la possibilità di fruire della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018. La chance riguarda i contribuenti che, nel 2020, hanno subìto una contrazione del volume d’affari rispetto a quello dell’anno precedente maggiore del 30%: il beneficio consiste nell’azzeramento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità. Inoltre, sono prorogati di un anno i termini di decadenza per la notifica delle cartelle inerenti le dichiarazioni presentate nel 2019.Prorogata fino al 30 aprile 2021 la disapplicazione della norma in base alla quale, in caso di rimborsi fiscali, gli uffici devono avviare la procedura per la compensazione preventiva con eventuali debiti iscritti a ruolo.
Allungata fino al 31 gennaio 2022 la sospensione dei termini per la notifica degli atti e l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione all’esercizio dell’attività e dell’iscrizione ad albi o ordini professionali a carico di imprese, commercianti e lavoratori autonomi cui sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni.

Differita di un anno la decorrenza dell’obbligo di segnalazione previsto a carico dell’Agenzia delle entrate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Riscritto il calendario degli appuntamenti in materia di imposta sui servizi digitali: il versamento annuale del tributo dovrà avvenire entro il 16 maggio (non più il 16 febbraio), mentre la dichiarazione andrà presentata entro il 30 giugno (non più il 31 marzo).

Sono spostate dal 16 al 31 marzo le scadenze per: la scelta, da parte del sostituto, del soggetto tramite il quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni ; la consegna agli interessati delle Certificazioni uniche 2021 e la loro trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate; la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte di soggetti esterni, dei dati relativi a oneri e spese deducibili o detraibili, sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente. 

Art. 6 – Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI

Scontato del 30%, per l’anno 2021, il canone di abbonamento alle radioaudizioni dovuto dalle strutture ricettive e quelle di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. 
In caso di pagamento già effettuato prima dell’entrata in vigore della norma, all’interessato spetterà un credito d’imposta pari al 30% di quanto versato; l’importo non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Art. 30 – Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga

Prorogata dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l’esenzione dal pagamento del canone unico. Analoga proroga per i venditori ambulanti, che, fino al 30 giugno, non dovranno pagare il canone per l’occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati.

Prorogate, invece, fino al 31 dicembre 2021 le procedure semplificate per le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse (possono essere presentate in via telematica al competente ufficio comunale, con allegata la sola planimetria e in esenzione dall’imposta di bollo) nonché per la posa in opera temporanea su vie, piazze e altri spazi aperti di strutture amovibili per favorire il rispetto delle misure di distanziamento, come dehor, pedane, tavolini, ombrelloni: gli esercenti attività di ristorazione o somministrazione di pasti e bevande possono farlo senza dover prima acquisire le autorizzazioni richieste dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e senza applicazione del limite temporale di 90 giorni per la loro rimozione, fissato dal Testo unico in materia edilizia.