DETRAZIONE DEL 19%: PER USUFRUIRNE DEVE ESSERE IDENTIFICATO L’AUTORE DEL PAGAMENTO

DETRAZIONE DEL 19%: PER USUFRUIRNE DEVE ESSERE IDENTIFICATO L’AUTORE DEL PAGAMENTO
Solo se il mezzo di pagamento emesso da un Istituto di moneta elettronica riconosciuto risulta collegato a dei conti correnti bancari che individuano sia i soggetti che prelevano il denaro, sia i soggetti a cui il denaro viene accreditato, tale sistema potrà soddisfare i requisiti di tracciabilità
In merito alla tracciabilità dei pagamenti degli oneri che danno diritto alla detrazione del 19%, per «altri sistemi di pagamento» si intendono quelli che “garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria”.
Qualora il mezzo di pagamento emesso da un Istituto di moneta elettronica riconosciuto sia collegato a dei conti correnti bancari che individuano univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro, sia i soggetti a cui il denaro viene accreditato, tale sistema potrà soddisfare i requisiti di tracciabilità; tuttavia, dalle rilevazioni contabili del conto corrente della banca, a cui l’Istituto di moneta elettronica è collegato, o dalle transazioni della app stessa dovrà essere possibile garantire la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Questo è quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 230 del 29 luglio 2020.
IL QUESITO
L’Istante pone un quesito riferito alla disposizione introdotta dalla legge di bilancio 2020 in merito all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti degli oneri che danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda, nella misura pari al 19 per cento, indicati nell’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative.
In particolare, l’Istante chiede di sapere se mezzi di pagamento alternativi, effettuati con XYZ, possano rientrare fra gli altri sistemi di pagamento tracciabili, che danno diritto alla detrazione delle spese.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia, nel rispondere, osserva che XYZ è un istituto di moneta elettronica autorizzato.
In particolare, dal sito si legge che “XYZ” è una applicazione di pagamento via smartphone che, tramite l’inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all’utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC.
Attraverso i
servizi offerti da tale Istituto di moneta elettronica, si può pagare nei
negozi convenzionati, inviare denaro agli amici, fare shopping online ed
effettuare donazioni, pagare i bollettini della Pubblica Amministrazione
(pagoPA) come tasse e multe, ed effettuare le ricariche telefoniche.
Per l’uso del servizio occorre aprire un account e collegarlo al proprio conto
corrente bancario ed ogni account è legato ad uno specifico utente e ad uno
specifico dispositivo mobile; tale rapporto è univoco, così da garantire che il pagamento sia
effettuato esattamente dal titolare del conto corrente.
Ciò posto, trattandosi di un mezzo di pagamento emesso da un istituto di moneta elettronica riconosciuto, collegato a dei conti correnti bancari che individuano sia i soggetti che prelevano il denaro, sia i soggetti a cui il denaro viene accreditato, l’Agenzia ritiene che tale mezzo di pagamento possa soddisfare i requisiti di tracciabilità stabiliti dall’articolo 1 della legge di Bilancio; se tale mezzo di pagamento rispetta i requisiti appena descritti, l’utilizzo dello stesso darà diritto all’Istante di fruire della detrazione dall’imposta lorda, nella misura pari al 19 per cento, degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, sostenuti mediante tale modalità.