DETRAZIONI FISCALI FIGLI A CARICO PER RESIDENTI ALL’ESTERO

DETRAZIONI FISCALI FIGLI A CARICO PER RESIDENTI ALL’ESTERO

DETRAZIONI FISCALI FIGLI A CARICO PER RESIDENTI ALL’ESTERO

I soggetti fiscalmente non residenti in Italia non possono scomputare dall’imposta lorda dovuta nel nostro paese le detrazioni per carichi di famiglia, tra cui sono ricomprese quelle per figli a carico.

I soggetti fiscalmente non residenti in Italia non possono scomputare dall’imposta lorda dovuta nel nostro paese le detrazioni per carichi di famiglia, tra cui sono ricomprese quelle per figli a carico; è questo quanto  ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 207 del 9 luglio 2020.

Per individuare la nozione di residenza fiscale valida ai fini dell’applicazione delle disposizioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, è necessario fare riferimento alla legislazione interna degli Stati contraenti.

La normativa in materia (art. 2 TUIR), fa riferimento alle persone che:

  1. per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente,
  2.  o hanno nel territorio dello Stato il domicilio,
  3.  o la residenza ai sensi del Codice civile.

Le tre condizioni sono tra loro alternative, essendo sufficiente che sia verificato, per la maggior parte del periodo d’imposta, uno solo dei requisiti affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia e, viceversa, solo quando i tre presupposti della residenza sono contestualmente assenti nel periodo d’imposta di riferimento tale persona può essere ritenuta non residente nel nostro Paese.

Il successivo art. 3 TUIR prevede che per le persone residenti in Italia l’imposta si applica sull’insieme dei redditi percepiti, indipendentemente da dove questi siano prodotti, mentre per i soggetti non residenti l’imposta si applica solo sui redditi prodotti nel nostro Paese.

In base agli articoli 2 e 3 TUIR, le persone fisiche fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato sono soggetti passivi IRPEF e il relativo reddito complessivo è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato secondo i criteri forniti dall’articolo 23 del medesimo testo unico.

Il successivo art 24 TUIR, in materia di determinazione dell’imposta dovuta dai soggetti fiscalmente non residenti, prevede che nei confronti dei soggetti non residenti l’imposta si applica sul reddito complessivo, che è costituito dai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato e sui redditi tassati separatamente.

Va però precisato che, secondo la norma conosciuta come regime dei “non residenti Schumacker”, si deroga al comma 1 art 24 TUIR, stabilendo che nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano, l’imposta dovuta è determinata, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto in Italia sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il medesimo soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.

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