DIMISSIONI LAVORATORI-FIGLI: PREAVVISO NON NECESSARIO

DIMISSIONI LAVORATORI-FIGLI: PREAVVISO NON NECESSARIO
Il lavoratore padre che rassegna le dimissioni durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 151/2001, non è tenuto al preavviso, indipendentemente dall’aver fruito o meno del congedo di paternità.
La normativa in materia stabilisce che “in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità”.
Tale disposizione ha generato tantissimi dubbi nella pratica, in particolare in relazione a cosa accade se il lavoratore padre che non ha fruito del congedo di paternità si dimette nel periodo protetto senza fornire alcun preavviso al datore di lavoro.
Per rispondere al quesito l’INL, richiama la sentenza del Tribunale di Monza n. 107 del 18 febbraio 2020, con cui è stata proprio affrontato il caso di dimissioni di un padre lavoratore rassegnate pochi giorni dopo la nascita della figlia, senza rispettare il termine di preavviso previsto dal CCNL: il giudice di primo grado ha riconosciuto al genitore il diritto a dimettersi senza preavviso, in una logica favorevole alla tutela della paternità.
Occorre comunque sottolineare che è rilevante il fatto che il lavoratore padre abbia o meno fruito del congedo di paternità, dal momento che, come affermato nella sentenza del tribunale di Monza, il mancato godimento dell’astensione obbligatoria dal lavoro preclude il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.
In altre parole: il padre lavoratore fruitore del congedo di paternità che si dimetta durante il periodo in cui è vietato il licenziamento, non è tenuto al preavviso e percepisce la relativa indennità sostitutiva. Diversamente, qualora egli non abbia beneficiato del congedo, ha diritto unicamente all’esonero dal preavviso.