DISMISSIONE PIN INPS: GESTIONE DELEGHE IDENTITÀ DIGITALI

DISMISSIONE PIN INPS: GESTIONE DELEGHE IDENTITÀ DIGITALI
Con la circolare n. 127 del 12 agosto 2021, l’INPS fornisce indicazioni in merito alla gestione delle deleghe delle identità digitali da parte dei cittadini impossibilitati all’utilizzo autonomo dei servizi online.
Dal 1° ottobre 2020 l’INPS non rilascerà più nuovi PIN, per favorire il passaggio verso altri strumenti di autenticazione per l’accesso ai servizi web della pubblica Amministrazione, ossia:
- il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID),
- la Carta di Identità Elettronica (CIE),
- la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Attenzione: i PIN già rilasciati dall’Istituto, rimasti in vigore nel periodo transitorio, saranno dismessi alla data del 30 settembre 2021, con la sola eccezione di quelli rilasciati a cittadini residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano.
Così, con la circolare n. 127 del 12 agosto 2021 l’INPS fornisce indicazioni in merito alla gestione delle deleghe delle identità digitali da parte dei cittadini impossibilitati all’utilizzo autonomo dei servizi online.
1. RICHIESTA DELEGA
A decorrere dal 16 agosto 2021 il cittadino che sia impossibilitato ad utilizzare in autonomia i servizi online dell’INPS può delegare un’altra persona di sua fiducia all’esercizio dei propri diritti nei confronti dell’Istituto.
La delega dell’identità digitale è anche lo strumento attraverso il quale i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale possono esercitare i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori.
Al fine di continuare ad esercitare il proprio ruolo nei riguardi dei soggetti tutelati, i soggetti interessati dovranno richiedere la registrazione di una delega per tutti i rappresentati che hanno bisogno di interagire con l’INPS.
La richiesta può essere effettuata direttamente dal delegante presso una qualsiasi Struttura territoriale dell’INPS esibendo la seguente documentazione:
- modulo di richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale (mod. AA08);
- copia del documento di riconoscimento del delegante.
L’operatore INPS, dopo aver accertato l’identità del richiedente, provvederà a registrare la delega nel sistema; successivamente il sistema invierà una notifica al delegato e al delegante.
Attenzione. È consentita la richiesta della registrazione della delega da parte di persona diversa dal delegante esclusivamente nei seguenti casi:
- i tutori, i curatori e gli amministratori di sostegno possono richiedere la delega autocertificando la rappresentanza legale ovvero producendo la documentazione atta a provarla. In caso di autocertificazione, la delega potrà essere registrata solo all’esito delle verifiche di veridicità delle dichiarazioni rese, presso l’Autorità competente;
- gli esercenti la potestà genitoriale possono richiedere la registrazione della delega per conto del minore;
- le persone allettate per lunga durata, ricoverate o impossibilitate a recarsi presso gli sportelli dell’Istituto a causa di patologie, possono richiedere la registrazione della delega anche attraverso il delegato.
2. DURATA DELEGA
Nel momento in cui viene attribuita la delega, il delegante può definirne il termine di validità.
In assenza di una data di fine della validità, la delega è attiva a tempo indeterminato, fermo restando la facoltà del delegante di revocare la delega in qualsiasi momento anche attraverso la propria identità digitale, ad esclusione dei soggetti sotto tutela, curatela, amministrazione di sostegno.
3. LIMITAZIONI
Ogni persona può designare un solo delegato; ogni delegato può essere designato tale da non oltre cinque persone.
In ogni caso, il limite delle cinque deleghe non si applica ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno.
4. COME FUNZIONA
Il delegato può accedere ai servizi dell’INPS al posto del delegante; a tal fine, dovrà autenticarsi con le proprie credenziali SPID/CIE/CNS e successivamente scegliere se operare in prima persona oppure in luogo e per conto del delegante.
La delega, qualora sia già registrata, è valida anche per richieste presso gli sportelli dell’INPS dopo l’identificazione del delegato con il proprio documento di identità.