DISOCCUPAZIONE AGRICOLA, CIG E NASPI: ISTRUZIONI PER IL 730/2021

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA, CIG E NASPI: ISTRUZIONI PER IL 730/2021

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA, CIG E NASPI: ISTRUZIONI PER IL 730/2021

L’AdE ha fornito chiarimenti sulla corretta modalità di compilazione dei modelli dichiarativi da presentare nel 2021 relativamente ai redditi 2020 e, nello specifico del quadro C del modello 730/2021 e del quadro RC del modello Redditi Persone Fisiche 2021.

Con la risoluzione n. 41/E del 4 giugno 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla corretta modalità di compilazione dei modelli dichiarativi da presentare nel 2021 relativamente ai redditi 2020 e, nello specifico del quadro C del modello 730/2021 e del quadro RC del modello Redditi Persone Fisiche 2021, con riferimento al numero dei giorni che danno diritto alle detrazioni da lavoro dipendente nel caso in cui l’Inps o altri Enti per l’anno d’imposta 2020 abbiano erogato indennità o somme quali, ad esempio disoccupazione agricola, CIG, NASPI.

Innanzitutto, è necessario chiarire che, a decorrere dal 1° luglio 2020, il bonus Irpef è stato sostituito con il trattamento integrativo o con l’ulteriore detrazione fiscale; di conseguenza, nei modelli dichiarativi 2021 relativi all’anno d’imposta 2020, sono stati previsti due semestri al fine di determinare i benefici spettanti al contribuente ante e post 1° luglio 2020. Anche nel modello di Certificazione Unica 2021 è prevista l’indicazione del numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente riferiti a ciascuno dei due semestri, rispettivamente:

  • al punto 13 – “Primo semestre”,
  • al punto 14 – “Secondo semestre”.

Attenzione: se il lavoratore nel corso del 2020 ha percepito sia redditi di lavoro dipendente sia indennità di disoccupazione agricola in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, dovrà indicare i giorni rilevati sia nella CU dell’Ente che ha erogato l’indennità in questione che in quella emessa dal datore di lavoro fino ad un massimo di giorni di lavoro nell’anno pari a 365.

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quale sia il numero dei giorni da indicare nei modelli dichiarativi relativi all’anno 2020 in presenza di indennità, quale quella per disoccupazione agricola, riferita alle giornate lavorate nel 2019, considerato che:

  • l’INPS nelle CU 2021, con un periodo di giorni di lavoro inferiore a 181/182 giorni nell’anno, indica nel punto 13 (“Primo semestre”) il totale di giorni indicati al punto 6 (“giorni lavoro dipendente”), non potendo attribuire un numero preciso di giorni riferiti al primo e/o al secondo semestre;
  • il datore di lavoro, invece, certifica il numero di giorni al punto 13 (“Primo semestre”) e/o 14 (“Secondo semestre”) sulla base dell’effettivo periodo di lavoro nell’anno, ricadente nel primo e/o nel secondo semestre.

Dal 1° luglio 2020 è stata abrogata la disciplina del bonus Irpef e sono state introdotte due nuove misure fiscali:

  • la prima misura riconosce un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro;
  • la seconda misura riconosce per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. L’importo di tale detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Il modello di certificazione CU 2021, prevede l’indicazione distinta per i due semestri 2020 del numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni.
In merito alla modalità di calcolo dei giorni di spettanza delle detrazioni riferite alla indennità di disoccupazione speciale in agricoltura, è stato chiarito che per le indennità o somme erogate direttamente dall’Inps o da altri enti, come ad esempio, l’indennità di disoccupazione speciale in agricoltura, il contribuente ha diritto a fruire delle detrazioni per spese di produzione del reddito nell’anno in cui sono stati percepiti tali redditi. Ai fini della determinazione del numero di giorni per i quali si ha diritto a tale detrazione, il contribuente deve tener conto di quelli che hanno dato diritto a tale indennità, anche se riferibili ad anni precedenti, purché tali giorni trovino capienza nel limite massimo di 365 giorni (o 366 se l’anno è bisestile).
Potrà essere computato in dichiarazione il numero di giorni indicato nelle CU INPS 2021, a prescindere dal riferimento ai semestri, consentendo al lavoratore il recupero di tutti i benefici spettanti.

Ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente, attenendosi ai dati certificati dal datore di lavoro e dall’INPS\altro Ente e nel rispetto della regola generale secondo la quale la somma dei giorni indicati al punto 13 (“Primo semestre”) e al punto 14 (“Secondo semestre”) deve sempre essere uguale al numero di giorni riportati al punto 6 (“giorni lavoro dipendente”), deve riportare in dichiarazione:

  • un numero di giorni riferito al primo semestre (1.01.2020 – 30.06.2020) non superiore a 181 (se il rapporto di lavoro è coincidente con l’anno solare), non superiore a 182 (qualora il rapporto di lavoro sia inferiore all’anno solare con inizio prima del 29 febbraio, in quanto è tenuto a considerare il giorno 29.02.2020);
  • un numero di giorni riferito al secondo semestre (1.7.2020 – 31.12.2020) non superiore a 184.