DISPOSITIVI MEDICI: QUANDO SI APPLICA L’ALIQUOTA IVA AL 10%

DISPOSITIVI MEDICI: QUANDO SI APPLICA L’ALIQUOTA IVA AL 10%

DISPOSITIVI MEDICI: QUANDO SI APPLICA L’ALIQUOTA IVA AL 10%

Con la risposta n. 220 del 21 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’aliquota IVA applicabile alle cessioni di alcuni dispositivi medici

 IL QUESITO

Una società dichiara di svolgere tra le varie attività anche quella di commercializzazione dei alcuni dispositivi medici CE e l’istante chiede se tali dispositivi siano classificabili nella voce 3004 relativa alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e, di conseguenza, se le cessioni di questi dispositivi siano soggette all’aliquota IVA del 10%.

 LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la circolare 10 aprile 2019, n. 8/E l’Agenzia ha fornito dei primi chiarimenti in relazione alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019.

In tale sede è stato precisato che si tratta di una norma di interpretazione autentica che fa rientrare nell’ambito del numero 114 della Tabella A, parte III del cd. “Decreto IVA”, tra i beni soggetti all’aliquota IVA del 10 per cento, “i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (…)”.

In particolare, il numero 114 dispone l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento alle cessioni di “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”.

La norma di interpretazione autentica intende risolvere il problema dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta a quei prodotti che, pur classificati – ai fini doganali – tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici. Tuttavia essa riguarda non tutti i dispositivi medici, ma solo quelli che siano classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata; per quanto concerne la classificazione dei prodotti in tale voce, si fa riferimento alle Note Esplicative del Sistema Armonizzato e alle Note Esplicative della Nomenclatura Combinata.

Lascia un commento