DURC: PROROGA AL 29 OTTOBRE

DURC: PROROGA AL 29 OTTOBRE
Stando alle ultime indicazioni fornite dall’Inps, i Documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ovvero sino al 29 ottobre 2020
DUBBI SULLA VALIDITÀ DELLA PROROGA
Il D.l. 34/2020 prevedeva che i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza fra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservassero la loro validità fino al 15 giugno 2020; come osservato dall’INL, era stata inserita un’eccezione rispetto alla validità generale di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 che, per effetto della modifica del comma 2 dell’art. 103 operata in sede di conversione del D.L. n. 18/2020, restava fissata in novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza.
Sul punto, l’INL con la nota n. 468 del 21 luglio 2020 ha evidenziato che anche i documenti unici di regolarità contributiva (DURC), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza; tuttavia, la problematica si presenta in termini più complessi, a causa della normativa introdotta dal decreto “Semplificazioni”.
PROROGA VALIDITÀ DURC 29 OTTOBRE
L’INPS ha comunicato che “tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un DURC On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo DURC On Line devono ritenere valido lo stesso Documento fino al 29 ottobre 2020, nell’ambito dei procedimenti in cui ne è richiesto il possesso, senza procedere ad una nuova interrogazione”; tuttavia, tale disposizione di legge va coordinata con quanto previsto dal decreto semplificazioni.
DECRETO SEMPLIFICAZIONI E DURC
La normativa esclude dall’ambito applicativo dell’art. 103 una serie di contratti, ovvero:
- quelli collegati alla straordinaria necessità e urgenza di realizzare un’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalità;
- quelli collegati alla straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di semplificazione procedimentale e di sostegno e diffusione dell’amministrazione digitale, nonché interventi di semplificazione in materia di responsabilità del personale delle amministrazioni, adottando misure di semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di green economy, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19.