ESONERO CONTRIBUTIVO AUTONOMI E PROFESSIONISTI: PROROGA AL 30 SETTEMBRE

Prorogato al 30 settembre 2021 il termine per l’invio delle domande di esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS nell’anno 2021
1. REQUISITI
La legge di Bilancio 2021 ha previsto la spettanza dell’esonero ai lavoratori che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.
Attenzione: per i soggetti iscritti alle gestioni speciali autonome dell’INPS degli artigiani ed esercenti attività commerciali e alla Gestione separata, il reddito è individuato nel reddito imponibile indicato nel quadro RR sezione I o II della dichiarazione dei redditi Persone fisiche, presentata entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero.
Per i soggetti iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il reddito è individuato nei redditi risultanti nella dichiarazione dei redditi Persone fisiche entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole.
Devono presentare la domanda di esonero all’INPS entro il 30 settembre 2021 gli iscritti alle gestioni dell’INPS:
- gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- gestione separata;
- professionisti e altri operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3,
ed essere in possesso del DURC, che sarà verificato d’ufficio a far data dal 1° novembre 2021, con riferimento ai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021.
Il beneficio è riservato ai seguenti soggetti:
- lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’AGO – gestioni autonome speciali degli artigiani e dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri – e lavoratori iscritti alla Gestione separata, compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato;
- medici, infermieri e altri professionisti e operatori indicati nella legge 11 gennaio 2018, n. 3 già collocati in quiescenza e titolari di incarichi di lavoro autonomo o collaborazione per l’emergenza Covid-19.
Nello specifico, deve trattarsi di soggetti che:
- hanno percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
- hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 pari almeno al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019;
- non sono titolari di contratto di lavoro subordinato e pensione diretta.
2. CAUSE DI ESCLUSIONE
Rappresentano causa di esclusione dall’agevolazione:
- la titolarità di un contratto di lavoro subordinato;
- la titolarità di pensione diretta diversa dall’assegno di invalidità.
Per gli iscritti alle gestioni speciali autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali l’esonero, ha ad oggetto i soli contributi fissi.
3. PRESENTAZIONE DOMANDE
L’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
La domanda da presentate entro il 30 settembre 2021, a pena di decadenza, consiste in una dichiarazione resa dal contribuente interessato, con riferimento ai seguenti requisiti:
- di non essere, per il periodo oggetto di esonero, titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- di non essere, per il periodo oggetto di esonero, titolare di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità;
- di non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- di aver conseguito nell’anno di imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro non superiore a 50.000 euro;
- di aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019; • nel caso di partecipazione del soggetto beneficiario dell’esonero in più studi professionali o in più società, sarà dichiarato il codice fiscale dello studio o della società nei quali esercitata in modo prevalente l’attività e per i quali dovrà essere verificato il requisito;
- se liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali dell’AGO non obbligati al contributo minimale ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 233 de 1990, di aver conseguito il reddito per gli anni di imposta 2019 e 2020, indicandone l’importo e di dover versare contribuzione per l’anno di imposta 2021, indicandone la quantificazione; non possono essere oggetto di esonero eventuali maggiori importi dovuti e non dichiarati all’interno del quadro RR sezione I o II della dichiarazione dei redditi Persone fisiche;
- di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria;
- di non aver superato l’importo individuale di aiuti concedibili previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19”.