ESONERO CONTRIBUTIVO COVID AGRICOLTURA E PESCA: ECCO LE NOVITÀ

ESONERO CONTRIBUTIVO COVID AGRICOLTURA E PESCA: ECCO LE NOVITÀ

ESONERO CONTRIBUTIVO COVID AGRICOLTURA E PESCA: ECCO LE NOVITÀ

L’INPS illustra il nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

1. BENEFICIARI

L’esonero straordinario della contribuzione è destinato alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura; accedono all’esonero i datori di lavoro delle imprese, anche appartenenti ai settori diversi da quello agricolo, che svolgono un’attività identificata da uno dei codici Ateco indicati nell’allegato 1 al D.M. 15 settembre 2020 e dai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20.

2. MISURA DELL’ESONERO

L’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è riconosciuto per la sola contribuzione a carico dei datori di lavoro dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

  • ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore;
  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • il contributo ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
  • il contributo, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle Gestioni previdenziali di riferimento.

3. REQUISITI

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato alle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

4. CUMULABILITÀ 

L’esonero straordinario è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e comporta l’esonero totale dal versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro ed è applicabile nei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato.

5. MODALITÀ DI ACCESSO

Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono presentare apposita istanza entro trenta giorni a decorrere dal 12 aprile 2021, utilizzando il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale www.inps.it.
In attesa della messa a disposizione da parte dell’INPS del modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell’esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell’agevolazione fino alla data di definizione delle istanze
Una volta presentata l’istanza di esonero, in caso di regolarizzazione con modalità rateale, per la determinazione dell’estratto contributivo che individua le partite a debito da inserire nella domanda di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, il contribuente dovrà indicare l’importo del debito residuo a titolo di contribuzione omessa.
Inoltre, si specifica che le aziende che svolgono una delle attività individuate dalla normativa e che, in attesa della pubblicazione dei decreti interministeriali e della circolare in commento, hanno sospeso i versamenti della contribuzione relativa al primo semestre 2020 devono provvedere ai versamenti, senza aggravio di somme accessorie, entro trenta giorni decorrenti dal 12 aprile 2021 qualora abbiano già raggiunto il massimale individuale con le agevolazioni concesse o richieste nell’ambito del “Quadro temporaneo”.

6. ACCOGLIMENTO ISTANZA

Nei casi di esito favorevole, con accoglimento totale o parziale dell’importo dell’esonero richiesto, devono essere versate anche le contribuzioni escluse dall’esonero, se l’azienda non abbia già provveduto.
Qualora il pagamento di tali importi non avvenga entro il termine di trenta giorni, saranno dovute le sanzioni civili per omissione a decorrere dalla predetta scadenza.
In caso di esito favorevole dell’istanza, la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 già versata e oggetto di esonero potrà essere compensata con la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro.
L’esito negativo della verifica della conformità del codice Ateco dichiarato nell’istanza che comporta la reiezione dell’istanza, se rilevato a seguito di ulteriori controlli, comporterà l’annullamento del provvedimento di esonero già adottato con il recupero della contribuzione dovuta e aggravio delle sanzioni civili, a decorrere dalla data di scadenza ordinaria del versamento.

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