ESONERO CONTRIBUTIVO FILIERE IN CRISI: LE ISTRUZIONI OPERATIVE

ESONERO CONTRIBUTIVO FILIERE IN CRISI: LE ISTRUZIONI OPERATIVE
L’esonero straordinario della contribuzione a carico dei datori di lavoro è destinato alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura per superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con il messaggio n. 3341 del 15 settembre 2020, l’INPS interviene riguardo l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, delle imprese appartenenti a specifiche filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.
BENEFICIARI
L’esonero straordinario della contribuzione a carico dei datori di lavoro è destinato alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura per superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Quindi, l’esonero contributivo non si applica nei confronti delle pubbliche Amministrazioni.
In attesa dell’adozione del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, l’INPS ritiene che la categoria dei beneficiari possa essere individuata nelle aziende che svolgono un’attività identificata dai seguenti codici Ateco:
01.11xx coltivazione di cereali |
01.50xx coltivazione agricole associate all’allevamento animale attività mista |
01.28xx (coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche) |
01.19.10 – Coltivazione di fiori in piena aria |
01.19.20 – Coltivazione di fiori in colture protette |
01.21.00 – Coltivazione di uva |
01.29.00 – Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) |
01.30 – Riproduzione piante |
01.41.00 – Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo |
01.42.00 – Allevamento di bovini e bufalini da carne |
01.43.00 – Allevamento di cavalli e altri equini |
01.44.00 – Allevamento di cammelli e camelidi |
01.45.00 – Allevamento di ovini e caprini |
01.46.00 – Allevamento di suini |
01.47.00 – Allevamento di pollame |
01.49.10 – Allevamento di conigli |
01.49.20 – Allevamento di animali da pelliccia |
01.49.40 – Bachicoltura |
01.49.90 – Allevamento di altri animali nca |
01.49.30 – Apicoltura |
03.11.00 – Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi |
03.12.00 – Pesca in acque dolci e servizi connessi |
03.21.00 – Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi |
03.22.00 – Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi |
46.21.22 Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina |
46.22 Commercio all’ingrosso di fiori e piante |
47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante |
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti |
82.99.30 – Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche |
56.10.12 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
55.20.52 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
81.30.00 – Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole |
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Si precisa che l’esonero si riferisce alla sola quota di contribuzione posta a carico dei datori di lavoro privati, dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, e che, sulla base delle precisazioni ministeriali, restano esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL.
I datori di lavoro privati che potranno beneficiare dell’esonero contributivo saranno individuati con riferimento alle posizioni contributive della gestione agricola unificata, alle quali è associato un codice Ateco tra quelli indicati in precedenza, in coerenza con i dati risultanti alla Camera di Commercio.
Considerato che l’esonero riguarda la contribuzione dovuta per il primo e secondo trimestre 2020, con scadenza ordinaria legale rispettivamente al 16 settembre 2020 e al 16 dicembre 2020, saranno temporaneamente sospese le attività di verifica della tempestività del versamento della contribuzione dovuta per il 1° trimestre 2020.
Il diritto alla fruizione dell’agevolazione è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.