FIRMATO DPCM 14 LUGLIO 2020: ECCO LE NOVITÀ

FIRMATO DPCM 14 LUGLIO 2020: ECCO LE NOVITÀ
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il DPCM 14 luglio 2020 che proroga al 31 luglio 2020 le misure del DPCM 11 giugno 2020, data entro la quale il Governo adotterà, decisione in ordine alla proroga dello stato di emergenza sanitaria.
Il 14 luglio il Ministro della Salute ha illustrato alle Camere il DPCM con cui vengono prorogate, sino a tutto il 31 luglio prossimo, le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Nel frattempo, entro tale ultimo termine il Governo è chiamato a sciogliere il nodo relativo alla proroga dello stato di emergenza sanitaria che – proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri il 31 gennaio scorso – scadrà il prossimo 31 luglio, secondo le ultime informazioni, sembra che il Governo sia orientato alla proroga presumibilmente fino al 31 ottobre.
In ogni caso, viene ribadito che i soggetti con infezioni respiratorie e temperatura superiore a 37,5° devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; vengono quindi confermati il divieto di assembramento ed il rispetto degli specifici protocolli di sicurezza per le attività ludiche e sportive, amatoriali e professionistiche.
1. EVENTI PUBBLICI
Fermo restando che alle Regioni è concesso, in relazione all’andamento della curva epidemiologica sul territorio, di adottare disposizioni meno stringenti, viene confermato – fino al 31 luglio – che:
- lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto “in forma statica” e nel rispetto del distanziamento interpersonale;
- gli spettacoli aperti al pubblico, anche all’aperto, sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori non conviventi, con il numero massimo di 1.000 spettatori all’aperto e 200 in luoghi chiusi, per singola sala; restano comunque sospese le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- viene confermata la possibilità di accesso ai luoghi di culto a condizione di evitare assembramenti e rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
- l’apertura al pubblico dei musei e dei luoghi della cultura è assicurato a condizione che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali e dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), sia possibile garantire modalità di fruizione contingentata ed evitare assembramenti, consentendo il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e dei protocolli o linee guida regionali al riguardo.
Previa verifica dell’andamento della curva epidemiologica da parte delle Regioni e Province autonome, restano consentite, invece, le attività di:
- sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
- centri benessere, centri termali, centri culturali e centri sociali.
2. STRUTTURE SANITARIE
Resta vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei Pronto Soccorsi e, al contempo, l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.
3. ATTIVITÀ COMMERCIALI E RISTORAZIONE
Restano ammesse le attività commerciali al dettaglio a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni, nel rispetto dei protocolli o linee guida regionali.
Quanto alla ristorazione, le attività sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome ne abbiano verificato la compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, e nel rispetto dei protocolli o le linee guida regionali applicabili.
4. TRASPORTI PUBBLICI
Al Presidente della Regione compete la programmazione del servizio delle aziende del trasporto pubblico locale, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento.
5. ATTIVITÀ LAVORATIVE
Il DPCM “raccomanda”, quanto alle attività professionali, che:
- laddove possibile, di utilizzare lo smart working;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva per giustificare l’assenza dalla sede di lavoro;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, siano utilizzati strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali.
6. SETTORE BALNEARE
Le attività degli stabilimenti balneari potranno essere esercitate a condizione che le Regioni ne abbiano preventivamente accertato la compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.
I protocolli o linee guida regionali disciplinano:
- l’accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti al loro interno;
- l’accesso dei fornitori;
- le modalità di utilizzo degli spazi comuni;
- la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;
- le misure igienico-sanitarie;
- le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
- lo svolgimento di eventuali servizi navetta;
- le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio;
- le spiagge di libero accesso;
7. STRUTTURE RICETTIVE
Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida regionali che devono riguardare:
- le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
- le modalità di utilizzo degli spazi comuni;
- le misure igienico-sanitarie;
- l’accesso dei fornitori;
- le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
- lo svolgimento di eventuali servizi navetta;
- le modalità di informazione circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire.
8. INGRESSO IN ITALIA
Chiunque intenda entrare in Italia dall’estero tramite trasporto di linea è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una autodichiarazione su:
- motivi del viaggio;
- indirizzo completo di dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario;
- recapito telefonico presso cui ricevere le comunicazioni durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
Chi entra in Italia, anche se asintomatico, è obbligato a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio ed è sottoposto a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per quattordici giorni.
In deroga a quanto sopra, esclusivamente per comprovate ed urgenti necessità lavorative o motivi sanitari e per massimo 120 ore. chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a presentare al vettore una autodichiarazione recante l’indicazione, di:
- motivi del viaggio e durata della permanenza;
- indirizzo completo del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato;
- recapito telefonico.