FONDO NUOVE COMPETENZE: ECCO COME FUNZIONA

FONDO NUOVE COMPETENZE: ECCO COME FUNZIONA
Con la firma del decreto interministeriale diventa operativo il Fondo Nuove Competenze, previsto dall’articolo 88 del decreto Rilancio.
Il Fondo è stato creato al fine sostenere le imprese in un processo di adeguamento dei nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
DESTINATARI E MODALITÀ
Sono destinatari della misura tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato, con le associazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative in ambito nazionale, ovvero con le loro rappresentanze sindacali operative in azienda (RSA o RSU), accordi collettivi aziendali o territoriali di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, stabilendo altresì che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.
Per tale scopo, l’accordo collettivo dovrà individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e/o riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4.
Inoltre, l’accordo collettivo potrà prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali.
L’accordo collettivo, per essere valido ai fini del presente incentivo, dovrà essere sottoscritto entro il 31 dicembre 2020; le attività di sviluppo delle competenze si dovranno concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte di ANPAL ed il termine è elevato a 120 giorni nei casi di domanda cumulativa effettuata dal fondo interprofessionale.
Una volta sottoscritto l’accordo collettivo, il datore di lavoro, per accedere al contributo statale, riferito alla quota di retribuzione e contribuzione oraria oggetto di rimodulazione d’orario, dovrà presentare domanda all’ANPAL, allegando l’accordo stesso e il progetto per lo sviluppo delle competenze.
CONTENUTO PROGETTO
In particolare, il progetto dovrà dare evidenza:
- delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;
- delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale (articolo 8, del decreto legislativo n. 13/2013);
- delle modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi e dei soggetti incaricati della messa in trasparenza e attestazione, in conformità con le disposizioni definite nel decreto legislativo n. 13/2013.
L’ANPAL ha tempo sino alla fine di ottobre, per definire i termini e le modalità per la presentazione delle istanze, nonché i requisiti per l’approvazione delle stesse.
Una volta ricevuta la domanda, dovrà sentire la Regione interessata dal progetto che si esprimerà anche tenuto conto della propria programmazione regionale dei progetti in materia di formazione continua, valutando l’istanza di contributo in termini di conformità formale e sostanziale ai requisiti previsti dalla disposizione. Detta valutazione avverrà secondo un criterio cronologico di presentazione e, previa valutazione, da parte dell’ANPAL, del rispetto dei requisiti; l’erogazione del contributo avverrà, da parte dell’INPS, con una cadenza trimestrale, nei limiti dell’importo massimo riconosciuto e comunicato da ANPAL e in ragione della natura delle componenti del contributo medesimo.
ENTI EROGATORI
Sono da considerare come enti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che, per statuto o istituzionalmente, svolgono attività di formazione, ivi comprese le Università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’Istruzione per Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali.
Può svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione anche la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, laddove sia previsto dall’accordo collettivo stipulato con i sindacati.