FONDO PERDUTO ALTERNATIVO: DOMANDE ENTRO IL 2 SETTEMBRE

FONDO PERDUTO ALTERNATIVO: DOMANDE ENTRO IL 2 SETTEMBRE

FONDO PERDUTO ALTERNATIVO: DOMANDE ENTRO IL 2 SETTEMBRE

Entro il 2 settembre i soggetti interessati, individuati dall’articolo 1, commi da 5 a 15, del decreto “Sostegni-bis” per accedere al contributo a fondo perduto “alternativo”, dovranno presentare domanda.

Il contributo è riconosciuto, a seguito di presentazione dell’istanza, ai titolari di partita Iva:

  • che esercitano attività d’impresa, di lavoro autonomo o di reddito agrario in Italia,
  • che abbiano conseguito nel 2019 un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 10 milioni di euro,
  • che abbiano subìto un calo di almeno il 30% tra la media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e quella del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021.

Nello specifico, con il provvedimento del 2 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate, sono state definite le regole operative e la finestra temporale, tra il 5 luglio e il 2 settembre 2021, entro la quale deve essere inoltrata l’istanza per accedere all’indennizzo.

Attenzione: ricordiamo che il contributo “Sostegni-bis per le attività stagionali”, è alternativo al contributo a fondo perduto riconosciuto dal “Sostegni-bis automatico”.

I titolari di partita Iva attivata in data non successiva al 26 maggio 2021 e la cui attività e partita Iva non sia cessata alla stessa data possono presentare l’istanza utilizzando il modello, con le relative istruzioni, pubblicato insieme al provvedimento del 2 luglio scorso. Si tratta dei soggetti che sono residenti o stabiliti in Italia e che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo o sono titolari di reddito agrario, mentre ne risultano esclusi gli enti pubblici, i soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria e le società di partecipazione.

L’accesso al contributo “alternativo” è riservato ai contribuenti che:

  • nell’anno 2019 hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 10 milioni euro,
  • hanno una media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa al periodo 1° aprile 2020 e 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto a quella del periodo 1° aprile 2019 e 31 marzo 2020.

Attenzione: il requisito del calo del fatturato deve sussistere sempre, poiché non è prevista la deroga per coloro che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019.

I soggetti Iva che hanno beneficiato del contributo “Sostegni” potranno applicare alla differenza tra le due medie mensili le percentuali del 60, 50, 40, 30 e 20%, a seconda della fascia di ricavi 2019.A tali soggetti verrà erogato un importo pari alla differenza tra il contributo determinato in base ai valori indicati sull’istanza e il contributo “Sostegni-bis automatico” percepito.

I soggetti Iva che non hanno beneficiato del contributo “Sostegni” potranno invece applicare alla differenza tra le due medie mensili le percentuali del 90, 70, 50, 40 e 30%, a seconda della fascia di ricavi 2019.A tali contribuenti verrà erogato l’intero importo del contributo determinato in base ai valori indicati sull’istanza.

Il contributo “Sostegni-bis attività stagionali” non prevede un importo minimo e può essere richiesto per un importo massimo di 150mila euro.

La richiesta di contributo può essere presentata, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o da un intermediario che può avere una delega onnicomprensiva o una specifica per il contributo “Sostegni-bis attività stagionali”. 

Le procedure che si possono utilizzare per la compilazione e trasmissione telematica dell’istanza sono due:

  • una procedura web messa a disposizione dall’Agenzia all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”,
  • un software per la compilazione e il canale telematico Entratel/Fisconline per l’invio.

Il contributo “stagionale” è considerato un aiuto di Stato ascrivibile a due diverse sezioni tra quelle contemplate dal cosiddetto “Temporary Framework”.