FRINGE BENEFITS: COSA BISOGNA SAPERE

FRINGE BENEFITS: COSA BISOGNA SAPERE

FRINGE BENEFITS: COSA BISOGNA SAPERE

Tra gli elementi che compongono la retribuzione erogata ai lavoratori dipendenti, figurano i fringe benefits, cioè beni e servizi messi a disposizione del lavoratore stesso.

È possibile definire fringe benefit qualsiasi forma di retribuzione non in denaro, concessa al dipendente tramite:

  • l’uso di beni aziendali;
  • la fruizione di specifici servizi.

Si tratta di un reddito in natura, aggiuntivo rispetto alla retribuzione percepita dal dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, corrisposto al dipendente stesso dal proprio datore del lavoro.

Nell’ipotesi in cui siano assoggettati ad imposizione, i fringe benefits hanno bisogno di essere quantificati. 
Nello specifico, possono costituire dei vantaggi aggiuntivi, rappresentati da beni o servizi fruibili dai lavoratori dipendenti:

  • in forma gratuita o ad un prezzo di favore;
  • in alcuni casi essi non sono tassabili, in altri casi lo sono in misura forfettaria ed in altri sono completamente tassabili.

Questi elementi aggiuntivi della retribuzione, hanno l’obiettivo di migliorare il tenore di vita del lavoratore evitandogli di sostenere determinate spese o garantendogli delle prestazioni specifiche e utili anche alla propria vita personale e familiare; ad esempio, possono essere definiti tali l’auto aziendale, il telefono cellulare, i buoni pasto, gli alloggi, la cessione di prodotti aziendali a particolari condizioni di favore, ecc.

Il vigente Testo Unico delle imposte sul reddito prevede il c.d. principio di onnicomprensività della retribuzione: il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Quindi, i benefits, costituendo parte della retribuzione, sono in linea generale oggetto di imposizione fiscale e contribuzione previdenziale. 
Il valore del bene o del servizio concesso viene determinato in base al prezzo o al corrispettivo mediamente praticato per i beni ed i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e allo stesso stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo più vicini.
Nello specifico caso di cessione agevolata al dipendente di prodotti dell’azienda, la determinazione del valore normale del benefit avviene considerando il prezzo che l’impresa applica mediamente.

Attenzione: i fringe benefits non concorrono a formare il reddito e sono, quindi, esenti sia fiscalmente che sotto il profilo contributivo se si configurano come beni o servizi ceduti di importo complessivamente non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta.

Il superamento di tale limite comporta che l’intero valore concorre a formare il reddito del lavoratore percipiente. Tale limite, va considerato per sommatoria tra tutti i fringe benefits percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti dal lavoratore dipendente nel medesimo dello stesso periodo d’imposta.

È importante specificare che, per il periodo d’imposta 2020 erano esclusi dal concorso nella formazione del reddito del lavoratore di tutti i benefits erogati se globalmente inferiori, a 516,46 euro.
Il disegno di legge di conversione del decreto Sostegni prevede la proroga del raddoppio da 258,23 a 516,46 euro del limite di esenzione fiscale per tutto il 2021.