IL BONUS BABY SITTER 600 EURO: ECCO COME FARE LA DOMANDA

IL BONUS BABY SITTER 600 EURO: ECCO COME FARE LA DOMANDA
Con la circolare n. 44 del 24 marzo 2020, l’INPS chiarisce i modi di presentazione della domanda per usufruire del bonus baby-sitter, la misura di contrasto all’emergenza Coronavirus alternativa al congedo parentale.
Il bonus baby-sitter è nasce per aiutare le famiglie a prendersi cura dei figli di età non superiore a 12 anni, e può arrivare all’importo massimo di 600 euro per famiglia, aumentato a 1000 euro per i dipendenti del settore sanitario e per i dipendenti del settore sicurezza impegnati nella lotta al Covid-19.
Il bonus spetta a partire dal 5 marzo (data di chiusura delle scuole per ordine del D.P.C.M. 4 marzo 2020) ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS , agli iscritti alla gestione separata INPS e anche agli autonomi non iscritti all’INPS, ma in quest’ultimo caso le casse previdenziali devono comunicare il numero di beneficiari (vale anche per i genitori affidatari).
Non si può usufruire del bonus se nel nucleo familiare è presente un genitore che non lavora o che beneficia di un altro strumento di sostegno al reddito (come, ad esempio, la NASPI).
La domanda può essere presentata in 3 modi:
- sul portale www.inps.it seguendo il percorso “Prestazioni e Servizi”;
- attraverso il contact center integrato ai numeri 803.164 ( gratuito da rete fissa) e 06 164.164 (secondo il vostro piano tariffario da rete mobile);
- attraversi i servizi gratuiti del patronato.
L’erogazione avviene con il Libretto Famiglia, e per usufruirne il genitore (beneficiario) e il babysitter (prestatore) devono registrarsi sulla piattaforma INPS dedicata alle prestazioni occasionali.
A tal fine dovrete accedere al sito www.inps.it con le vostre credenziali, attraverso il contact center oppure potete ricorrere a professionisti abilitati. Nella registrazione vanno indicati i vostri dati identificativi e altre informazioni, come l’IBAN (non sbagliate perché l’INPS1 declina la responsabilità), necessari per tutti gli adempimenti.
Nella compilazione della domanda è richiesta anche un’autocertificazione della assenza di un altro genitore e della convivenza con il minore nel nucleo familiare, la cui veridicità e completezza saranno controllate dall’INPS ai sensi del D.P.R. 445/200.
Attenzione perché dalla comunicazione dell’accoglimento della domanda avete 15 giorni per confermare, attraverso i canali indicati della domanda (sms, indirizzo mail, PEC), l’appropriazione telematica del vostro bonus. Trascorsi i 15 giorni, la mancata appropriazione vale come una rinuncia tacita al beneficio. Una volta eseguita ”apprensione telematica”potrete vedere e gestire il bonus attraverso il portafoglio elettronico e indicare le prestazioni lavorative che devono essere pagate (indicando che volete usufruire del Bonus Covid-19). Il pagamento avviene per importi di 10 euro l’ora o suoi multipli e copre il periodo dal 5 marzo 2020 fino alla riapertura degli istituti scolastici.
Inoltre la circolare specifica che i pagamenti delle prestazioni inserite entro il 3° giorno del mese successivo al loro svolgimento, saranno liquidati entro il 15° giorno dello stesso mese e che l’ultima scadenza per inserire le prestazioni è il 31 dicembre 2020. È espressamente previsto che il beneficiario possa indicare come prestatore anche un soggetto con cui abbia, o abbia avuto negli ultimi 6 mesi, un rapporto di lavoro subordinato, e che quindi il bonus sia utilizzato per pagare le ore aggiuntive svolte dal lavoratore.
Per concludere, la circolare INPS precisa possono beneficiare del bonus anche i genitori con figli che hanno già compiuto 12 anni al momento della presentazione della domanda, ma che il 5 marzo rispettavano il limite di età di 12 anni. Questo al fine di agevolare il maggior numero di famiglie possibile.