IL DECRETO RISTORI È LEGGE: ECCO LE NOVITÀ

IL DECRETO RISTORI È LEGGE: ECCO LE NOVITÀ

IL DECRETO RISTORI È LEGGE: ECCO LE NOVITÀ

Dopo il Senato, anche la Camera dei deputati ha approvato il testo che assembla i contenuti dei quattro decreti “Ristori”, abrogando gli ultimi tre, dei quali fa salvi gli effetti e i rapporti giuridici scaturiti durante la loro vigenza.

Vediamo nel dettaglio le più interessanti novità introdotte dal Dl 137/2020.

1. ESENZIONE COSAP E TOSAP

Per sostenere i pubblici esercizi colpiti dalle restrizioni adottate a seguito dell’emergenza sanitaria e favorire la ripresa delle attività turistiche, gli esercizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, nonché esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande avviene congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, e similari) sono esonerati dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria anche dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.

Stesso esonero, dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, anche per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche (venditori ambulanti): per quel periodo, non dovranno pagare il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

Inoltre, sono previste procedure semplificate fino al 31 marzo 2021:

  • per le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, le quali potranno essere presentate in via telematica al competente ufficio comunale, con allegata la sola planimetria, e in esenzione dall’imposta di bollo
  • per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, al solo fine di favorire il rispetto delle misure di distanziamento.

2. CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Ai proprietari di unità immobiliari abitative che, per venire incontro alle difficoltà economiche degli inquilini, riducono il canone di affitto per i contratti in essere al 29 ottobre 2020, lo Stato corrisponderà un contributo a fondo perduto, pari al 50% della riduzione pattuita, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore. Il beneficio spetta a condizione che:

  • l’immobile sia ubicato in un comune ad alta tensione abitativa
  • l’immobile costituisca l’abitazione principale del locatario
  • il locatore comunichi in via telematica all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.

3. DETASSAZIONE DI CONTRIBUTI E INDENNITÀ

Fiscalmente irrilevanti tutte le somme ricevute in via eccezionale, a seguito dell’emergenza epidemiologica, dagli esercenti attività di impresa, arte o professione nonché dai lavoratori autonomi: è, infatti, sancito che gli aiuti Covid-19 disposti a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione:

  • non concorrono alla formazione dell’imponibile ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires),
  • non concorrono alla formazione del valore della produzione ai fini dell’Irap.

4. SECONDO ACCONTO 2020 ANCHE A RATE

Viene introdotta la possibilità di versare in maniera frazionata la seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. In ogni caso, il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione o fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima entro il 30 aprile 2021. Interessati dalla disposizione sono:

  • gli esercenti attività di impresa, arte o professione che, nel periodo d’imposta precedente, hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e, nel primo semestre del 2020, hanno registrato una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso
  • a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, i soggetti operanti nei settori economici individuati dal decreto “Ristori-bis”), con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché i ristoranti nelle zone arancioni.

5. PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO PER LE IMPRESE E I CONSUMATORI

Queste le principali novità, valide anche per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Ristori”:

  • nella definizione di “consumatore” va ricompresa la persona fisica che è anche socio di una società di persone, sempre che il sovraindebitamento riguardi soltanto i suoi debiti personali
  • è soppressa la previsione secondo cui, relativamente ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’Iva e alle ritenute operate e non versate, era possibile esclusivamente la dilazione del pagamento e non anche lo stralcio
  • l’accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili
  • membri di una stessa famiglia  possono presentare un’unica procedura per la risoluzione della crisi, sia se sono conviventi sia se il sovraindebitamento ha un’origine comune
  • possono essere oggetto di falcidia o ristrutturazione anche i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno
  • alla proposta di piano del consumatore e alla domanda di accordo di composizione della crisi va allegata una relazione dell’organismo di composizione della crisi, che deve evidenziare le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni della sua incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, la completezza e attendibilità della documentazione depositata, l’indicazione presunta dei costi della procedura
  • sono previste sanzioni processuali per il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento: non può presentare osservazioni al piano né opposizione o reclamo avverso l’omologa né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore
  • il debitore persona fisica “meritevole” che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione una sola volta, fatto salvo l’obbligo di pagare il debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti tali da soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10 per cento.

6. STOP SEQUESTRI E PIGNORAMENTI NELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO NEL CENTRO ITALIA

Con l’obiettivo di assicurare la concreta attuazione degli interventi per la riparazione e ricostruzione nonché per l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, fino al 31 marzo 2021 non sono assoggettabili a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata: le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate; le somme depositate su conti correnti attivati a tal fine o intestati alla gestione del commissario governativo per la ricostruzione; i contributi e ogni altro finanziamento per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica di quei territori. A tali risorse e contributi, inoltre, non si applicano le norme in materia di fallimento.