IMU 2020: SALDO ENTRO IL 16 DICEMBRE

IMU 2020: SALDO ENTRO IL 16 DICEMBRE
Entro mercoledì 16 dicembre milioni di proprietari immobiliari devono versare il saldo per il 2020 della nuova Imposta municipale unica sugli immobili, che prevede in molti comuni l’esborso di un maggior importo di Imu in sostituzione della Tasi
ACCONTO E SALDO
L’acconto pagato entro il 16 giugno è stato determinato sommando quanto dovuto come Imu e Tasi nel 2019 e versando il 50% di tale importo; dal 2020, infatti, la Tasi è stata abolita, in pratica accorpata all’Imu.
In occasione del saldo, i conti vanno rifatti calcolando l’Imu dovuta per l’intero anno applicando le aliquote decise per il 2020 dal Comune, per poi detrarre l’acconto.
DELIBERA DEL COMUNE
Per avere valore per il saldo la delibera comunale contenente le aliquote deve essere stata pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre anche se, principalmente a causa dell’emergenza COVID-19, vari comuni non sono riusciti a rispettare la scadenza (poi differita al 16 novembre).
Per gli enti locali ritardatari, il decreto legge 125/2020 in sede di conversione in legge ha disposto la proroga al 31 gennaio 2021 del termine per la pubblicazione della delibera Imu.
In questi comuni, i proprietari immobiliari devono versare come saldo Imu lo stesso importo dell’acconto di giugno, ossia il 50% del totale di Imu e Tasi del 2019.
Poi, entro il 28 febbraio 2021 (termine spostato a lunedì 1° marzo), dovranno rifare i calcoli dell’Imu 2020 sulla base delle aliquote definitive, versando l’eventuale conguaglio senza sanzioni e interessi. Imu in tre fasi (acconto, saldo e conguaglio), invece di due, una nuova complicazione di cui non c’era proprio bisogno.
PERTINENZE
Anche nel 2020 l’Imu non è dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze (box o posto auto, cantina o solaio) nei limiti di una per ciascuna categoria catastale (C/2, C/6, C/7).
L’imposta, invece:
- va versata per le abitazioni principali di maggior pregio, ossia quelle di categoria A/1 (immobili signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi)<,
- riguarda i proprietari di immobili abitativi a disposizione, come le seconde case, nonché i fabbricati affittati o sfitti; si paga anche sugli immobili dati in uso gratuito, salvo la riduzione al 50% tra genitori e figli (vedi altra scheda);
- si paga sulle pertinenze non della prima casa, o comunque non agevolabili come il secondo box;
- si versa anche per uffici, negozi, depositi, capannoni, altri immobili commerciali e industriali e per le aree fabbricabili da chiunque posseduti;
- si applica sui terreni agricoli, anche se incolti inclusi gli orticelli. Sono esclusi i fondi agricoli, da chiunque posseduti, ubicati nei Comuni classificati come montani o di collina (circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993). Esenti anche i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali ubicati in qualsiasi altro comune.
CHI DEVE PAGARE
Devono versare l’Imu tutti i proprietari di immobili situati in Italia e coloro che sono titolari di un diritto reale di godimento, come l’usufruttuario o chi ha il diritto di uso, enfiteusi e di superficie.
Nel caso di più comproprietari — o più contitolari di un diritto reale — l’imposta è pagata da ciascuno in proporzione alla propria quota e con versamenti separati. L’esenzione per l’abitazione principale si applica solo ai proprietari che dimorano abitualmente nell’immobile e vi hanno la residenza anagrafica; gli altri comproprietari devono invece pagare.
Confermata anche per il 2020 l’esenzione dall’Imu per l’abitazione principale e le relative pertinenze, ma fanno eccezione le abitazioni principali di maggior pregio, ossia di categoria A/1 (immobili signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi), per le quali l’Imu e la Tasi (se prevista dal Comune) restano ancora dovute. Se il contribuente utilizza come abitazione principale due appartamenti adiacenti, ma accatastati separatamente dovrà scegliere a quale dei due applicare l’esenzione per l’abitazione principale.
SCONTO DEL 50% PER USO GRATUITO
Per l’Imu c’è la possibile riduzione al 50% dell’imposta sull’immobile dato in comodato gratuito a un figlio o un genitore, che si estende, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest’ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.
Lo sconto non è previsto per altri legami di parentela e la riduzione del 50% si applica per l’immobile dato in comodato gratuito esclusivamente a un parente in linea retta di primo grado, ossia tra genitore e figlio o viceversa, solo se si verificano le seguenti condizioni:
- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova la casa data in comodato (che non deve essere accatastata come A1, A8 o A9);
- il comodatario deve adibire l’immobile ad abitazione principale, stabilendovi la residenza anagrafica e la dimora abituale (anche questa non deve essere di lusso);
- oltre all’immobile dato in comodato, il comodante può possedere un solo altro immobile abitativo nello stesso Comune, adibito ad abitazione principale (e non deve essere A1, A8 o A9);
- il comodante non deve possedere, oltre a quello dato in comodato e alla propria abitazione principale nello stesso comune, nessun altro immobile abitativo in Italia (non rilevano quelli non abitativi);
- il contratto di comodato deve essere registrato, infrazione sanabile con il ravvedimento operoso.
ESONERI CAUSA COVID
Il Decreto Rilancio di maggio aveva stabilito l’esonero dal versamento dell’acconto Imu per gli immobili delle imprese del settore turistico: stabilimenti balneari, alberghi ( D/2), pensioni, agriturismi, bed & breakfast, ostelli e attività similari.
Il Decreto agosto ha esteso al saldo Imu l’esonero, ampliando l’esenzione anche al settore dello spettacolo: quindi cinema (D/3), teatri, sale per concerti e spettacoli.
Poi il Decreto Ristori di ottobre ha introdotto ulteriori esenzioni per il saldo Imu, comprendendo quelle attività colpite dalle misure restrittive del Dpcm 24/10/2020: bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, palestre, piscine, a prescindere dalla collocazione territoriale (zona gialla, arancione o rossa).
Infine è intervenuto, a novembre, il decreto legge 149/2020 («ristori bis»), che ha disposto l’esenzione per le imprese aventi sede nelle «zone rosse» se rientrano tra le attività elencate nell’allegato 2 del decreto: sono principalmente quelle di commercio al dettaglio che hanno subito chiusure o restrizioni.
In tutti i casi l’esonero spetta a condizione che i proprietari degli immobili siano anche i gestori delle attività esercitate, escludendo quindi gli immobili dati in locazione, comodato o affitto d’azienda.