INAIL: RIDUZIONE PREMI E CONTRIBUTI PER IL 2021

INAIL: RIDUZIONE PREMI E CONTRIBUTI PER IL 2021
Con decreto del 23 marzo 2021 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stata fissata in misura pari al 16,36% la riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2021.
Con la circolare n. 13 del 27 aprile 202, l’INAIL chiarisce che la riduzione si applica esclusivamente:
- ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
- ai premi speciali unitari previsti per i pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne;
- ai premi speciali dovuti per frantoio, in occasione della campagna olearia, per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive assicurate nell’ambito della gestione industria;
- ai premi speciali unitari previsti i facchini e i barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;
- ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
- ai contributi assicurativi della gestione agricoltura, riscossi in forma unificata dall’INPS.
L’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull’andamento infortunistico aziendale e sono previsti criteri differenziati a seconda che l’attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.
Nello specifico:
- Attività iniziata da oltre un biennio.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da oltre un biennio, si applica il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali, per i premi per l’assicurazione contro l’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e per i contributi della gestione agricoltura.
Per l’anno 2021, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2019, sulla base degli indici di gravità media fissati dal decreto 7 febbraio 2020. - Attività iniziata da non oltre un biennio.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da non oltre un biennio, la riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con il servizio online OT20 e per il settore agricoltura tramite l’apposito servizio online “Modulo riduzione agricoli legge 147/2013 primo biennio”.
La riduzione è riconosciuta ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.