INCENTIVI START-UP E PMI: APRONO LE DOMANDE

INCENTIVI START-UP E PMI: APRONO LE DOMANDE

Definite le modalità operative di accesso agli incentivi fiscali per le persone fisiche che investono in start-up e Pmi innovative.

Introdotto dal Dl Rilancio, l’incentivo fiscale in regime de minimis è stato poi attuato con il decreto 28 dicembre 2020 del ministero dello Sviluppo economico.

Prima dell’effettuazione dell’investimento da parte del soggetto investitore, l’impresa beneficiaria delle agevolazioni deve presentare istanza tramite piattaforma informatica dedicata; per gli investimenti 2020 la finestra temporale per le richieste va dal 1° marzo al 30 aprile 2021.

Tutte le novità, sono contenute nella circolare del Mise del 25 febbraio 2021.

In particolare, bisogna sapere che:

  1. l’agevolazione consiste in una detrazione Irpef pari al 50% del capitale investito ed è fruibile per le start-up fino a 100mila euro per ciascun periodo di imposta, per le Pmi fino a un massimo di 300mila euro. In quest’ultimo caso sulla parte eccedente l’investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d’imposta;
  2. il beneficio è riconosciuto purché l’investimento sia mantenuto per un minimo di 3 anni;
  3. la domanda deve essere trasmessa al Mise, tramite l’apposita piattaforma, prima dell’effettuazione dell’investimento nell’impresa beneficiaria da parte del soggetto investitore;
  4. per l’accesso, è necessario essere in possesso di  Spid, della Pec dell’impresa beneficiaria, iscritta al Registro imprese ed attiva, di una firma digitale;
  5. la start-up o Pmi deve essere regolarmente iscritta nell’apposita sezione del Registro imprese al momento dell’investimento, requisito che deve essere comprovato alla data di trasmissione dell’istanza;
  6. per gli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2020, ai fini del riconoscimento dell’incentivo in capo al soggetto investitore, l’impresa beneficiaria può presentare l’istanza successivamente all’investimento stesso, purché nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.

L’iter di presentazione prevede:

  • l’accesso tramite Spid alla piattaforma informatica, 
  • l’immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione dell’istanza,
  • eventuale compilazione e sottoscrizione del modulo sull’investimento indiretto,
  • generazione di un modulo di istanza immodificabile, con l’identificativo della domanda, le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e la firma digitale,
  • caricamento della domanda e relativi allegati, 
  • rilascio dell’esito delle verifiche della soglia de minimis e della registrazione dell’aiuto de minimis presso il Registro nazionale aiuti.

Attenzione: l’impresa beneficiaria può presentare più di una istanza, per ciascun diverso soggetto che effettua l’investimento in suo favore.
Le domande trasmesse dai canali diversi dalla piattaforma del Mise non saranno processate.
Nei casi di mancata effettuazione dell’investimento agevolato o della rinuncia all’agevolazione fiscale, dovrà essere presentata una istanza di rinuncia, tramite il medesimo allegato 3, con azzeramento dell’importo di investimento e di aiuto, utilizzando l’apposito modulo debitamente compilato.