INDENNITÀ 2.400€: LE NUOVE ISTRUZIONI DELL’INPS

INDENNITÀ 2.400€: LE NUOVE ISTRUZIONI DELL’INPS

INDENNITÀ 2.400€: LE NUOVE ISTRUZIONI DELL’INPS

L’INPS ha fornito gli attesi chiarimenti sulle indennità una tantum e indennità onnicomprensiva, finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori colpiti dall’emergenza COVID-19.

1. MODALITÀ DI EROGAZIONE

La circolare n. 65 del 19 aprile 2021 crea un doppio binario tra:

  • soggetti che hanno già beneficiato delle indennità previste dal decreto Ristori, che riceveranno automaticamente la nuova una tantum pari a 2.400 euro senza necessità di presentare domanda 
  • nuovi beneficiari che dovranno invece presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, secondo i consueti canali telematici messi a disposizione dall’INPS, direttamente o tramite gli Enti di Patronato.

In alternativa, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato.

2. PROROGA TERMINE

La domanda per il riconoscimento delle indennità va presentata entro il 31 maggio 2021, termine così posticipato dall’INPS rispetto al termine iniziale del 30 aprile previsto dal decreto Sostegni.

3. INFORMAZIONI GENERALI 

È importante sapere che:

  • a tutte le categorie di lavoratori beneficiari secondo legge, spetta una indennità onnicomprensiva, di importo complessivo pari a 2.400 euro;
  • l’indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR;
  • per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

4. REQUISITI PER CATEGORIA

Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali:

  1. aver cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.
  2. Aver svolto la prestazione lavorativa – con la qualifica di stagionali e con un datore di lavoro rientrante nei predetti settori – per almeno 30 giornate nel medesimo arco temporale
  3. Non essere titolari, al 23 marzo 2021, di trattamento pensionistico diretto, né di indennità di disoccupazione NASpI, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24 marzo 2021.

Lavoratori in somministrazione e con imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali:

  1. aver cessato involontariamente – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021 – un rapporto di lavoro in somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
  2. Aver svolto – come lavoratori in somministrazione e con imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali – la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.
  3. Non essere – alla data del 23 marzo 2021 – titolari di trattamento pensionistico diretto, né di indennità di disoccupazione NASpI, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24 marzo 2021.

Lavoratori dipendenti stagionali e la nuova categoria dei lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali

  1. Aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021.
  2. Aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nello stesso arco temporale.
  3. Non essere titolari, alla data di presentazione della domanda, di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità – e di trattamento pensionistico diretto.

Lavoratori intermittenti (con e senza obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità):

  1. Aver svolto la prestazione lavorativa – nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente – per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 202.
  2. Non essere titolari, alla data di presentazione della domanda, di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità.
  3. Non essere titolari, alla data di presentazione della domanda, titolari di trattamento pensionistico diretto.

Lavoratori autonomi occasionali,  Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

  1. Titolari – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 – di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 24 marzo 2021.
  2. Iscritti per gli stessi contratti iscritti alla Gestione separata alla data del 23 marzo 2021, con accredito di almeno un contributo mensile nel medesimo periodo dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021.
  3. Non essere titolari, alla data di presentazione della domanda, di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità – e di trattamento pensionistico diretto.

Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

  1. Aver conseguito per l’anno 2019 un reddito annuo – derivante dalle attività di incaricati alle vendite a domicilio – superiore a 5.000 euro.
  2. Titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 marzo 2021 e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
  3. Non essere titolari, alla data di presentazione della domanda, di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità – e di titolari di trattamento pensionistico diretto.

Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

  1. Titolari – nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021- di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva deve essere stata pari ad almeno 30 giornate.
  2. Titolare inoltre, nel corso dell’anno 2018, di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale predetti settori del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva deve essere stata pari ad almeno 30 giornate.
  3. Non essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 23 marzo 2021, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 24 marzo 2021.

Lavoratori dello spettacolo

  1. Iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro.
  2. Non titolari alla data del 23 marzo 2021 di trattamento pensionistico diretto, né titolari, alla data del 24 marzo 2021, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del D.lgs n. 81 del 2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto legislativo.

Lavoratori dello spettacolo

  1. Iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 7 contributi giornalieri versati al Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
  2. Non titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 23 marzo 2021, né titolari, alla data del 24 marzo 2021, di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del D.lgs n. 81 del 2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto legislativo.