INDENNITÀ COVID-19: COME PROPORRE ISTANZA DI RIESAME

INDENNITÀ COVID-19: COME PROPORRE ISTANZA DI RIESAME
Lavoratori e Patronati avranno a disposizione 20 giorni, a decorrere dal 10 agosto o dalla conoscenza della reiezione, per consentire un supplemento di istruttoria, trascorso il quale la domanda deve intendersi definitivamente respinta
Con il messaggio n. 3088 del 10 agosto 2020, l’INPS fornisce indicazioni per consentire un supplemento di istruttoria nelle ipotesi di reiezione delle domande per ottenere le indennità Covid-19 in favore delle seguenti categorie di lavoratori:
- stagionali dei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati di vendite a domicilio;
- lavoratori in somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo con almeno 7 giorni di contribuzione e reddito annuale non superiore a 35.000 euro.
L’Istituto di previdenza ricorda che è stata completata la prima fase di gestione delle domande e sono state comunicate le motivazioni delle istanze respinte per non avere superato i controlli relativi all’accertamento dei requisiti previsti dalle relative disposizioni.
Gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi le relative motivazioni, sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata Servizio “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN.
GESTIONE RICHIESTE
L’esito di tali domande è stato comunicato al lavoratore e al Patronato, mediante visualizzazione delle causali di reiezione alla voce “Esiti” del Servizio “Indennità 600/1000 euro”; inoltre, è stato comunicato che, non essendo ammesso il ricorso amministrativo avverso i provvedimenti di rigetto, l’eventuale contestazione può essere svolta solo attraverso un ricorso giurisdizionale.
Ovviamente, la Struttura territoriale competente può sempre effettuare in autotutela, su richiesta dell’interessato, un riesame amministrativo, nel caso si renda evidente un errore/disallineamento nelle banche dati stesse.
In sede di definizione dell’istanza può essere rilevata la mancanza di uno o più requisiti, ognuno dei quali è comunque sufficiente a determinare da solo la reiezione dell’istanza.
RIESAME AMMINISTRATIVO
Al lavoratore e al Patronato è comunque consentito proporre un’istanza di riesame, che permetta all’INPS di verificare le risultanze dei controlli automatici ed il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come delineati nelle circolari sopra richiamate.
Viene previsto quindi un termine di 20 giorni dal momento della pubblicazione del messaggio, o dal 10 agosto 2020 (o dalla conoscenza della reiezione se successiva alla pubblicazione) per consentire un supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi definitivamente respinta.
L’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1.000 euro”, grazie ad apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.
Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è l’utilizzo della casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.
- LIBERI PROFESSIONISTI
Ai liberi professionisti, per accedere al bonus di 1.000 euro relativo a maggio 2020, è richiesto, tra l’altro, di essere:
- in possesso di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020;
- iscritti alla Gestione separata Inps.
La mancata individuazione della partiva IVA attiva alla data del 19 maggio 2020 potrebbe essere imputabile alla circostanza che il professionista, quale componente di uno Studio associato, ne abbia omesso l’indicazione al momento dell’iscrizione alla Gestione separata.
Quindi, ai fini del riesame della domanda respinta, il professionista deve necessariamente indicare gli estremi della partita IVA attiva alla predetta data. L’iscrizione alla Gestione separata rappresenta un obbligo del professionista e deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di apertura della prima partita IVA; i dati sono memorizzati negli archivi dell’Inps e vengono aggiornati periodicamente con le successive variazioni, comprese eventuali cessazioni della partita IVA e nuove aperture.
Nel caso in cui al professionista sia stata rigettata la richiesta per “assenza iscrizione”, è necessario verificare la presenza di una partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020 presso l’Agenzia delle Entrate. Rimane fermo che l’accoglimento dell’istanza di riesame è subordinato alla verifica comunque dell’avvenuta iscrizione alla Gestione separata da parte del professionista e della relativa decorrenza anche se effettuata dopo la data del 19 maggio 2020.
Con riferimento alla riduzione di reddito del 33% per il bimestre marzo aprile 2020 rispetto al medesimo bimestre 2019, si precisa che il requisito è oggetto di autodichiarazione in sede di domanda e sarà verificato con controllo successivo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
- TITOLARI DI CO.CO.CO
La norma individua ai fini dell’indennità prevista a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i seguenti requisiti:
- contratto di collaborazione coordinata e continuativa cessato alla data del 19 maggio 2020;
- iscrizione alla Gestione separata.
Ai fini di eventuali riesami, si dovrà verificare che il rapporto di collaborazione sia cessato in una data compresa nell’arco temporale dal 24 febbraio 2020 al 19 maggio 2020 incluso; la cessazione deve risultare nelle evidenze delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV).
Sono esclusi:
- i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è obbligatoria iscrizione in appositi albi professionali e obbligati alle proprie casse professionali autonome;
- le collaborazioni in associazioni e società sportive dilettantistiche (per le quali occorre verificare riconoscimento da parte del CONI, iscrizione nel registro ad esse dedicato tenuto dal CONI, assenza di finalità di lucro) con il CONI e con le Federazioni Sportive Nazionali;
- tutte le figure che, pur obbligate alla contribuzione della Gestione separata, non sono state richiamate dalla norma stessa, come ad esempio tutte le cariche sociali (uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica), i componenti di collegi e commissione, gli associati in partecipazione, i lavoratori autonomi occasionali, i venditori porti a porta (queste ultime due figure sono destinatarie di specifica indennità), le collaborazioni con la pubblica amministrazione.
- LAVORATORI STAGIONALI
L’indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali è rivolta ai
lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del
turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo
2020, che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (ad eccezione
dell’assegno ordinario di invalidità AOI) e che alla data del 19 maggio 2020
non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente o non siano titolari
di indennità di disoccupazione NASpI.
Per la verifica della condizione di stagionale l’Istituto ha preso in
considerazione quanto comunicato dal datore di lavoro tramite UNILAV e/o
Uniemens, resi secondo le scadenze previste.
In caso di eventuali modifiche/variazioni successive, oltre i termini ordinari previsti per legge, è la Struttura territoriale a verificare la legittimità / correttezza di tali variazioni, secondo le normali verifiche in capo alle stesse, laddove vengano modificate le comunicazioni obbligatorie o vengano poste in essere variazioni dei flussi Uniemens.
- SOMMINISTRAZIONE
L’indennità per i lavoratori stagionali è riconosciuta anche ai lavoratori in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore
del turismo e degli stabilimenti termali.
La cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (inclusi), dovrà essere verificata controllando che sia presente in UNILAV una causale diversa da DI / DP / AL.
Infine, dovrà essere verificata la non titolarità di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 19 maggio 2020 e l’assenza di percezione di NASpI.
Si precisa che è ammesso l’accesso all’indennità in argomento anche a favore dei lavoratori che – successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro in somministrazione – hanno instaurato e comunque cessato alla data del 19 maggio 2020 un rapporto di lavoro subordinato diverso dalla tipologia del rapporto in somministrazione.
Per la natura particolare di questo rapporto di lavoro, l’istruttoria sarà centralizzata, al fine di controllare la presenza, nelle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (UniSomm), dell’indicazione delle società utilizzatrici che nel periodo utile all’ammissibilità della indennità appartengono alle categorie ATECO.
- AUTONOMI OCCASIONALI
Ai fini della verifica si deve controllare la presenza dei seguenti requisiti:
- il richiedente non ha una partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020;
- avere inviato entro la data del 23 febbraio 2020 la domanda di iscrizione alla gestione separata come parasubordinato;
- è stato titolare di contratti autonomi occasionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020;
- è presente almeno un contributo mensile nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 alla Gestione separata;
- ha terminato il contratto autonomo occasionale entro la data del 23 febbraio 2020;
- non è iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie.