INDENNITÀ COVID-19: LE ISTRUZIONI PER I MESI DI APRILE E MAGGIO

INDENNITÀ COVID-19: LE ISTRUZIONI PER I MESI DI APRILE E MAGGIO
Con la circolare n. 80 del 6 luglio 2020 l’INPS fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità Covid-19, per i mesi aprile e maggio 2020, per i lavoratori somministrati e per il mese di maggio 2020 per i liberi professionisti, i collaboratori coordinati e continuativi ed i lavoratori stagionali.
LIBERI PROFESSIONISTI: MESE DI MAGGIO
L’articolo 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio Italia), al comma 2 prevede un’indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, di entrata in vigore del citato decreto. Destinatari sono i titolari di partita IVA attiva, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Ai fini dell’accesso all’indennità Covid-19 per il mese di maggio 2020, la norma prevede quale requisito che i suddetti lavoratori abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.
Per la verifica del requisito reddituale l’INPS comunica i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione all’Agenzia delle entrate che a sua volta provvede a comunicare all’INPS l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito.
CO.CO.CO: MESE DI MAGGIO
Prevista, poi, un’indennità pari a 1000 euro a favore dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che abbiano cessato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo ricompreso tra il 24 febbraio e il 19 maggio 2020.
Questa indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE: MESI DI APRILE E MAGGIO
Riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per il mese di aprile 2020 ed un’indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Si precisa che tale indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 è rivolta esclusivamente ai lavoratori somministrati che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nelle tabelle sotto riportate. A tale ultimo riguardo si precisa che è ammesso l’accesso all’indennità in argomento anche a favore dei lavoratori che – successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro in somministrazione – hanno instaurato e comunque cessato alla data del 19 maggio 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato.
Tabella codici ATECO per i quali può essere concessa l’indennità:
TURISMO | |
CSC 70501 |
Alberghi (ATECO 55.10.00): a. fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).Villaggi turistici (ATECO 55.20.10).Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20).Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30): a. inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40).Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51): a. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze; b. cottage senza servizi di pulizia. |
CSC 50102 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52) |
CSC 70501 |
Aree di campeggio e aree
attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00): a. fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20): a. case dello studente; b. pensionati per studenti e lavoratori; c. altre infrastrutture n.c.a. |
CSC 70502 70709 |
Ristorazione con
somministrazione (ATECO 56.10.11): a. attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere; b. attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina. |
CSC 50102 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12) |
CSC 70502 |
Ristorazione ambulante (ATECO
56.10.42): a. furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo; b. preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50): a. ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese separate. |
CSC 70502 70709 | Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):bar;pub;birrerie;caffetterie;enoteche. |
CSC 41601 70503 |
Gestione di stabilimenti
balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20): a. attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera. |
CSC 70504 40405 40407 | Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30). |
70504 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41). |
CSC 70401 |
Attività delle agenzie di
viaggio (ATECO 79.11.00): a. attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali; b. attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00): a. attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92). |
CSC 40404 70705 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):preparazione di pasti da portar via “take-away”;attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere. |
CSC 70708 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi;servizi di gestione degli scambi di multiproprietà;servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori;attività di promozione turistica. |
STABILIMENTI TERMALI | |
CSC 11807 | Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20). |
CSC 70708 | Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20). |
Per la natura particolare di questo rapporto di lavoro, l’istruttoria sarà centralizzata, al fine di controllare la presenza, nelle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (UniSomm), dell’indicazione delle società utilizzatrici che nel periodo utile all’ammissibilità della indennità appartengono alle categorie ATECO sopra riportate.
LAVORATORI STAGIONALI: MESE DI MAGGIO
Alla categoria di lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
Ai fini dell’accesso all’indennità Covid-19 per il mese di maggio, la richiamata disposizione normativa prevede altresì che detti lavoratori – alla predetta data del 19 maggio 2020 – non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, non abbiano in essere un rapporto di lavoro dipendente e non siano inoltre titolari di indennità NASpI.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Stante il carattere emergenziale delle prestazioni, i potenziali fruitori possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS. In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:
- PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).