INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO: ANCHE SENZA “CROCETTA” SUL CERTIFICATO
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO: ANCHE SENZA “CROCETTA” SUL CERTIFICATO
Al paziente che ne ha diritto, l’indennità di accompagnamento spetta anche se il certificato del medico curante non è contrassegnato da una “crocetta” relativa alla specifica prestazione. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12549 del 25 giugno 2020.
IL FATTO
Il tribunale di Roma aveva dichiarato il diritto di una donna all’indennità di accompagnamento, provvedendo ad eseguire l’accertamento medico legale che aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni medico legali utili all’indennità e rilevando la idoneità della domanda amministrativa proposta, pur in assenza della crocetta relativa alla specifica prestazione.
Contro tale decisione ha proposto ricorso l’Inps, rilevando che la sentenza impugnata avesse erroneamente riconosciuto il beneficio dell’indennità di accompagnamento in mancanza di idonea certificazione allegata alla domanda amministrativa.
In particolare, secondo l’Istituto, la circostanza che il medico non avesse spuntato nel certificato allegato alle domande, la casella riguardante la condizione dell’assistito “di non essere in grado di deambulare rendeva improcedibile il ricorso”.
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Cassazione ha ricordato che, in tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’Inps o l’uso di formule sacramentali, né costituisce requisito ostativo la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato negativo rilasciato all’assistito dal medico curante, non potendo l’Istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità o di improponibilità in materia, che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Costituzione.